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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1978, n. 1134

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-2-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato  con  regio
decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato  con  regio  decreto  26
ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Napoli  e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo, statuto dell'Universita' degli studi  di  Napoli,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  L'art. 754, relativo all'elenco degli insegnamenti della scuola  di
specializzazione in ispezione degli alimenti di origine  animale,  e'
modificato nel senso che l'insegnamento di  "microbiologia  generale"
e' soppresso. 
  Inoltre, nello stesso articolo, l'insegnamento di "microbiologia  e
diagnostica  di  laboratorio"  muta  denominazione   in   quella   di
"microbiologia degli alimenti e diagnostica di laboratorio". 
  Art. 757 - e' aggiunto il seguente nuovo comma: 
 
  Le lezioni relative agli insegnamenti della scuola potranno  venire
integrate da conferenze svolte da specialisti dei vari settori. 
  L'art.  759  e'  cosi'  sostituito:  "Il  consiglio  delle   scuole
stabilira' annualmente il numero minimo e massimo degli iscritti". 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                               PEDINI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1980 
  Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 94