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LEGGE 22 dicembre 1979, n. 682

Aumento della indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1983)
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Testo in vigore dal: 23-1-1980
al: 23-5-1983
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita' di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti,
in   virtu'   della  legge  28  marzo  1968,  n.  406,  e  successive
modificazioni, a partire dal 1 gennaio 1982 viene equiparata a quella
goduta  dai  grandi  invalidi  di  guerra  ai  sensi della tabella E,
lettera  A-bis,  n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915.
  Per gli anni 1979, 1980 e 1981, l'indennita' attualmente goduta dai
ciechi assoluti civili viene rispettivamente elevata a lire 120 mila,
a lire 180 mila ed a lire 232 mila mensili.