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LEGGE 22 dicembre 1979, n. 682

Aumento della indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1983)
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Testo in vigore dal: 24-5-1983
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita' di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti,
in   virtu'   della  legge  28  marzo  1968,  n.  406,  e  successive
modificazioni, a partire dal 1 gennaio 1982 viene equiparata a quella
goduta  dai  grandi  invalidi  di  guerra  ai  sensi della tabella E,
lettera  A-bis,  n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915.((1))
  Per gli anni 1979, 1980 e 1981, l'indennita' attualmente goduta dai
ciechi assoluti civili viene rispettivamente elevata a lire 120 mila,
a lire 180 mila ed a lire 232 mila mensili.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La L. 4 maggio 1983, n. 165 ha disposto (con l'art. 1) che:
"L'articolo  1,  primo  comma,  della legge 22 dicembre 1979, n. 682,
deve  intendersi  nel  senso  che  l'equiparazione,  a  partire dal 1
gennaio  1982,  della indennita' di accompagnamento goduta dai ciechi
civili  assoluti  a  quella  goduta  dai  grandi  invalidi  di guerra
comporta  l'estensione,  con la stessa decorrenza, della nuova misura
di  detta  indennita'  e  delle  relative  modalita'  di  adeguamento
automatico  di  cui  agli  articoli  1  e 6 e alla tabella E, lettera
A-bis,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n.  834,  recante  il  definitivo  riordinamento  delle  pensioni  di
guerra".