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LEGGE 19 dicembre 1979, n. 649

Integrazione dell'articolo 325 del codice della navigazione, riguardante la retribuzione dei marittimi.

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Testo in vigore dal: 13-1-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  All'articolo 325 del codice della navigazione e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
  "La  misura  e  le componenti della retribuzione sono determinate e
regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 dicembre 1979

                               PERTINI

                                                COSSIGA - EVANGELISTI
                                                   - MORLINO - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO