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LEGGE 24 dicembre 1979, n. 647

Disposizioni per esercitare, in via provvisoria, il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980.

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Testo in vigore dal: 1-1-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  sensi degli articoli 10 e 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
ai  fini dell'esercizio, in via provvisoria, del bilancio dello Stato
per  l'anno  finanziario  1980  e  fino  a  quando  lo stesso non sia
approvato  con  legge,  nell'allegata  tabella  A  sono  indicati gli
importi  da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa  recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale  e nelle allegate
tabelle  B  e C sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali
per  il  finanziamento  dei  provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel corso dell'anno 1980.
  Agli  stessi  fini  e  con  gli  stessi  limiti  di  cui  al  comma
precedente,  il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di
cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato,
in termini di competenza, in L. 62.126.536.976.000.