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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1979, n. 509

Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonchè agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perchè ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
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Testo in vigore dal: 24-10-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Visto il proprio decreto in data 17 settembre 1979 con il quale, su
conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri  del  14  settembre
1979, e' stata emanata l'ipotesi di accordo raggiunta  il  31  luglio
1979 tra la delegazione  degli  enti  pubblici  e  le  organizzazioni
sindacali, con l'esclusione delle disposizioni di cui  agli  articoli
1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54; 
  Considerata la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data  12
ottobre 1979 con la quale, tenuto conto dei rilievi  di  legittimita'
formulati  dalla  Corte  dei  conti,   in   sede   di   registrazione
dell'anzidetto decreto, si e'  ritenuto  che  anche  le  disposizioni
contenute nell'art. 17, primo comma, quinta  linea  e  nell'art.  33,
quinto comma, non possano essere approvate perche' in  contrasto  con
la legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Decreta: 
 
  La disciplina del rapporto  di  lavoro  del  personale  degli  enti
pubblici contenuta nell'ipotesi  di  accordo  indicata  in  epigrafe,
allegata al presente decreto, con la  esclusione  delle  disposizioni
specificate nelle premesse, e' emanata ai sensi dell'art. 28,  ultimo
comma, della legge 20 marzo 1975,  n.  70  ed  ha  efficacia  dal  30
dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1979 
 
                               PERTINI 
 
                                                              COSSIGA 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1979 
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 19