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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978, n. 1107

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-10-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia,  approvato  con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della
pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    L'art. 371 (ex 349), relativo alle tasse  dovute  dagli  iscritti
alla scuola di paleografia e filologia musicale e' integrato  con  il
seguente comma: 
    "In aggiunta alle tasse di cui sopra, gli studenti  sono  inoltre
tenuti al pagamento dei contributi il cui importo sara'  fissato  dal
consiglio di amministrazione dell'Universita' di Pavia". 
  Dopo l'art. 372 e' inserito il  seguente  nuovo  articolo  relativo
alla creazione dell'istituto di paleografia musicale. 
  Art. 373. -  Alla  scuola  e'  annesso  l'istituto  di  paleografia
musicale a cui fanno capo gli insegnamenti di: 
    storia  della  teoria  musicale  classica;  storia  della  musica
medioevale e rinascimentale; teoria e storia della notazione musicale
nel  Medioevo;  teoria  e  storia  della   notazione   musicale   nel
Rinascimento; paleografia latina; storia della poesia per musica  nel
Medioevo; euristica ed istituzioni medioevali; storia degli strumenti
musicali; storie  delle  miniature  nel  manoscritto;  bibliologia  e
storia della tradizione manoscritta; paleografia musicale  bizantina;
interpretazione delle fonti musicali; storia  della  musica  moderna;
storia della teoria musicale medioevale e rinascimentale; metodologia
della teoria musicale medioevale e rinascimentale. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                               PEDINI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1979 
  Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 117