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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1095

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-9-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato  con  regio
decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Milano  e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Milano,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    Gli articoli 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196  e  197,  relativi
alla scuola di  specializzazione  in  chirurgia  d'urgenza  e  pronto
soccorso, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: 
 
 Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso 
 
  Art. 190. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza  e
di pronto soccorso ha sede presso l'istituto di  chirurgia  d'urgenza
dell'Universita' di Milano. 
  Art. 191. - Il corso di studi per il conseguimento del  diploma  di
specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha la  durata
di cinque anni accademici. 
  Art. 192. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma  di  abilitazione  all'esercizio   professionale   rilasciato
dall'autorita' competente. Il numero massimo  degli  iscritti  e'  di
venticinque (25) per anno di corso. Non sono ammesse abbreviazioni di
corso. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Art. 193. - La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari  e'
obbligatoria per tutti  gli  iscritti.  L'internato  e'  obbligatorio
durante tutti i cinque  anni  di  corso  sotto  forma  di  permanenza
costante in istituto durante le ore della sua attivita'. 
  Art. 194. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso; 
    patologia chirurgica; 
    anatomia chirurgica; 
    semeiotica; 
    anestesiologia; 
    ricerche di laboratorio; 
    anatomia patologica; 
    endoscopia; 
    fisiopatologia chirurgica; 
    chirurgia sperimentale; 
    trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza; 
    rianimazione; 
    chirurgia vascolare d'urgenza; 
    traumatologia dell'apparato locomotore; 
    neurotraumatologia; 
    terapia intensiva; 
    radiologia; 
    chirurgia ginecologica d'urgenza; 
    chirurgia pediatrica d'urgenza; 
    chirurgia plastica e riparatrice; 
    chirurgia toracica d'urgenza; 
    cardiochirurgia d'urgenza; 
    angioradiologia; 
    chirurgia urologica d'urgenza; 
    traumatologia maxillo-facciale; 
    trattamento del politraumatizzato; 
    medicina legale. 
  Art. 195. - Le materie di insegnamento sono cosi' ripartite: 
    1° Anno: 
      1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di  pronto  soccorso
I; 
      2) patologia chirurgica I; 
      3) anatomia chirurgica; 
      4) semeiotica I; 
      5) anestesiologia; 
      6) ricerche di laboratorio; 
      7) chirurgia sperimentale. 
    2° Anno: 
      8) clinica chirurgica generale d'urgenza e di  pronto  soccorso
II; 
      9) patologia chirurgica II; 
      10) anatomia patologica; 
      11) endoscopia; 
      12) fisiopatologia chirurgica I; 
      13) semeiotica II; 
      14) trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza; 
      15) rianimazione. 
    3° Anno: 
      16) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto  soccorso
III; 
      17) patologia chirurgica III; 
      18) chirurgia vascolare d'urgenza; 
      19) traumatologia dell'apparato locomotore I; 
      20) neurotraumatologia I; 
      21) fisiopatologia chirurgica II; 
      22) terapia intensiva I; 
      23) radiologia. 
    4° Anno: 
      24) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto  soccorso
IV; 
      25) chirurgia ginecologica d'urgenza; 
      26) chirurgia pediatrica d'urgenza; 
      27) chirurgia plastica e riparatrice I; 
      28) traumatologia dell'apparato locomotore II; 
      29) neurotraumatologia II; 
      30) chirurgia toracica d'urgenza I; 
      31) terapia intensiva II. 
    5° Anno: 
      32) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto  soccorso
V; 
      33) chirurgia plastica e riparatrice II; 
      34) chirurgia toracica d'urgenza II; 
      35) cardiochirurgia d'urgenza; 
      36) chirurgia urologica d'urgenza; 
      37) angioradiologia; 
      38) traumatologia maxillo-facciale; 
      39) trattamento del politraumatizzato; 
      40) medicina legale. 
  Art. 196. - Alla fine di ogni anno  gli  specializzandi  per  poter
ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un  esame
di profitto comprensivo degli insegnamenti  previsti  per  l'anno  di
corso; per le materie a corso  pluriennale  l'esame  sara'  sostenuto
alla fine dei corsi medesimi. 
  Art. 197. - L'esame di diploma consiste nella  discussione  di  una
tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola. 
  Il direttore della scuola e' il professore di ruolo o  fuori  ruolo
della  stessa  materia  della  specializzazione  o,  in  carenza,  il
professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc.,  sono  quelle
generali  per  le  scuole  di  specializzazione  dell'Universita'  di
Milano. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                               PEDINI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1979 
  Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 89