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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1094

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-9-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di  Bari,  approvato  con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio superiore  della
pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Dopo l'art. 267 sono istituiti i seguenti nuovi  articoli  relativi
all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per  tecnici  di
audiometria. 
 
Scuola di preparazione per tecnici di audiometria (Scuola  diretta  a
                           fini speciali) 
  Art. 268. - E' istituita ai sensi  dell'art.  20  del  testo  unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici
di  audiometria  che  ha  sede  presso  la  cattedra  di  bioacustica
dell'Universita'. 
  Art. 269. - La  durata  del  corso  degli  studi  della  scuola  di
preparazione per tecnici di audiometria e' di tre anni. 
  L'indirizzo e' teorico-pratico. 
  Il numero massimo complessivo degli  iscritti  alla  scuola  e'  di
quindici (cinque per anno di corso). 
  Art. 270. - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano  in
possesso  del  titolo   di   studio   prescritto   per   l'ammissione
all'Universita' o ad istituto di istruzione universitaria. 
  Gli  aspiranti  debbono  nei  termini   regolamentari,   presentare
apposita domanda  diretta  al  rettore  e  corredata  dai  prescritti
documenti e sostenere un esame di  ammissione  che  avra'  luogo  nei
giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto. 
  Le  domande  di  iscrizione  ad  anni  successivi  al  primo  vanno
presentate nei termini regolamentari. 
  Art. 271. - Alla scuola si accede previo esame di cultura  generale
su argomenti facenti parte dei normali programmi dei  licei  e  degli
istituti di istruzione  secondaria,  con  particolare  riguardo  alla
parte dell'insegnamento di fisica acustica. 
  La  commissione  giudicatrice  viene  nominata  dalla  facolta'  di
medicina e chirurgia ed  e'  composta  dal  direttore  della  scuola,
presidente, e da  due  membri  scelti  fra  i  professori  di  ruolo,
incaricati, liberi docenti e cultori della materia. 
  Art.  272.  -  Il  direttore  della  scuola  e'  un  professore  di
bioacustica dell'Universita' di Bari. 
  Gli  incarichi  di  insegnamento  sono  conferiti  dal  rettore  su
proposta del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, udito  il
direttore della scuola. 
  Art. 273. - L'anno  accademico  ha  inizio  e  termine  nelle  date
stabilite dalle leggi in vigore per  l'istruzione  universitaria.  La
data di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle
fissate per l'anno accademico. Tali date,  tuttavia,  possono  essere
spostate per ragioni speciali, inerenti la natura dei corsi. 
  Art. 274. - Le materie d'insegnamento sono: 
    1° Anno: 
      anatomia degli organi e dei sistemi audio-fono-articolatori; 
      fisiologia degli organi e dei sistemi audio-fono-articolatori; 
      elementi di fisica acustica e tecnica di fonometria; 
      psicologia generale; 
      elementi di audiologia; 
      elementi di fonetica e di linguistica. 
    2° Anno: 
      tecniche audiometriche I; 
      audiometria infantile; 
      neuropsichiatria infantile; 
      tecniche di esplorazione vestibolare; 
      audiometria di massa e prevenzione delle sordita'. 
    3° Anno: 
      tecniche audiometriche II; 
      patologia   dell'udito,   del    linguaggio    e    dell'organo
dell'equilibrio; 
      tecniche di protesizzazione acustica; 
      tecniche di audiometria obbiettiva; 
      elementi di logopedia. 
    L'intero corso di studi  e'  costituito  da  lezioni  teoriche  e
pratiche  ed  esercitazioni,   e   dall'obbligo   per   gli   allievi
dell'internato per un periodo di due anni nel reparto di bioacustica. 
  La frequenza viene comprovata  dall'attestazione  rilasciata  dagli
insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza e'
indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. 
  Art. 275. - Le commissioni per gli esami di profitto e  di  diploma
sono nominate dal preside della facolta' di medicina e  chirurgia  su
proposta del direttore della scuola. 
  Le commissioni per gli esami  di  profitto  sono  composte  di  tre
membri: il direttore della scuola, presidente, e  da  due  insegnanti
della scuola stessa. La commissione  per  gli  esami  di  diploma  e'
costituita dal direttore della scuola stessa,  e  da  altri  docenti.
Ogni commissario ha a sua disposizione 10 punti. L'esame  di  diploma
consiste, a scelta del candidato, o nella  discussione  di  una  tesi
scritta  su  argomento  riguardante  le  materie   di   insegnamento,
eventualmente  integrata  da  una  prova  pratica   stabilita   dalla
commissione esaminatrice, o in un esame generale teorico-pratico. 
  I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame
di diploma dopo un altro anno di frequenza  alla  scuola  ma,  se  al
secondo  anno  non  sia  loro   riconosciuta   l'idoneita',   saranno
senz'altro esclusi da  ulteriori  prove.  Agli  allievi  che  avranno
superato l'esame finale, verra' rilasciato il diploma di  tecnico  di
audiometria. 
  Art. 276. - Per essere ammessi a  frequentare  gli  anni  di  corso
successivi al primo, gli iscritti debbono  aver  superato  gli  esami
dell'anno precedente. 
  Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame  di
diploma,  gli  iscritti  debbono  aver  superato  tutti   gli   esami
prescritti. 
  Art. 277. - Gli esami di profitto e di  diploma  si  danno  in  due
sessioni; la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale
dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il  principio  del
nuovo anno accademico. 
  Art. 278. - Il consiglio di  amministrazione  dell'Universita',  su
proposta della direzione della scuola,  approvata  dal  consiglio  di
facolta', stabilira' di anno in anno l'ammontare dei contributi. 
  Le tasse e soprattasse annuali  a  carico  degli  iscritti  restano
cosi' destinate: 
 
tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000
soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000
tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso . . . . L. 8.000 
 
  Al funzionamento  della  suddetta  scuola  si  provvedera'  con  il
provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli  iscritti
e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                               PEDINI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1979 
  Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 90