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DECRETO-LEGGE 19 giugno 1979, n. 207

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonchè dei termini di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 agosto 1979, n. 376 (in G.U. 17/08/1979, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1979)
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Testo in vigore dal: 18-8-1979
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di provvedere,
nella considerazione che il programma di ricostruzione del Friuli non
e' stato ancora ultimato, alla proroga dei termini relativi ad alcune
agevolazioni tributarie e contributive a suo tempo disposte in favore
delle  popolazioni  della  regione  Friuli-Venezia Giulia colpite dal
terremoto del 1976;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale, del tesoro e di grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  ((Il   termine  previsto  dall'articolo  40  del  decreto-legge  18
settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30
ottobre  1976, n. 730, gia' prorogato al 30 giugno 1979 dall'articolo
3-ter  del  decreto-legge  10  giugno  1977,  n. 307, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  4 agosto 1977, n. 500, e' ulteriormente
prorogato  al  31 dicembre 1981 limitatamente alle cessioni di beni e
servizi  indicate  nelle lettere a), b), c), e) ed f) del primo comma
ed  a quelle indicate nelle lettere b), c), e) ed f) del quinto comma
del  citato  articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.))