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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1076

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-6-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Roma, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1350 e modificato con regio decreto 26
ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  La  prima  scuola  di  specializzazione  in  chirurgia  di cui agli
articoli da 476 a 481 muta la denominazione in quella di prima scuola
di specializzazione in chirurgia generale.
  La  seconda  scuola  di  specializzazione  in chirurgia di cui agli
articoli  482,  483  e 484 muta la denominazione in quella di seconda
scuola di specializzazione in chirurgia generale.
  L'art.  499,  secondo  comma, e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
medicina  legale e delle assicurazioni e' stabilito in quarantacinque
per i tre anni di corso.
  La  scuola  di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia
cervico-facciale  di  cui  agli  articoli  513,  514  e  515  muta la
denominazione   in   quella   di   scuola   di   specializzazione  in
otorinolaringoiatria.
  L'art.  526,  relativo  alla  prima  scuola  di specializzazione in
neurologia, e' soppresso e sostituito dal seguente:
  Art.  526.  -  La prima scuola di specializzazione in neurologia ha
sede  presso  l'istituto  di  prima  clinica delle malattie nervose e
mentali  e  ha  lo  scopo  di conferire adeguata competenza teorica e
pratica  ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire
il diploma di specialista in neurologia.
  Il  corso  degli  studi  ha  la  durata  di  quattro  anni e non e'
suscettibile di abbreviazione.
  Il  numero  massimo  di  iscritti  e'  fissato  a quarantotto per i
complessivi  quattro anni di corso. Sono esclusi da detto computo gli
specializzandi fuori corso.
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria di
cui  agli  articoli 530, 531 e 532 muta la denominazione in quella di
scuola di specializzazione in odontostomatologia.
  L'art.  754,  relativo  alla  seconda scuola di specializzazione in
neurologia, e' soppresso e sostituito dal seguente:
  Art.  754. - La seconda scuola di specializzazione in neurologia ha
sede  presso  l'istituto  di seconda clinica delle malattie nervose e
mentali  ed  ha  lo  scopo di conferire adeguata competenza teorica e
pratica  ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire
il diploma di specialista in neurologia.
  Il  corso  degli  studi  ha  la  durata  di  quattro  anni e non e'
suscettibile di abbreviazione.
  Il  numero  massimo  di  iscritti  e'  fissato  a  diciotto  per  i
complessivi  quattro anni di corso. Sono esclusi da detto computo gli
specializzandi fuori corso.
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978

                               PERTINI

                                                               PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 maggio 1979
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 394