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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1074

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-6-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Modena, approvato  con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Modena  e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Modena,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    Gli articoli 117, 118, 119, 120, 121 e 122, relativi alla  scuola
di  specializzazione  in  ostetricia  e  ginecologia,  che  muta   la
denominazione in quella di scuola di specializzazione in  ginecologia
e ostetricia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: 
 
       Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia 
 
  Art. 117.  -  La  scuola  di  specializzazione  in  ginecologia  ed
ostetricia ha sede presso  la  clinica  ostetrica  e  ginecologica  e
conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia. 
  Art. 118. - La direzione della scuola e' affidata al professore  di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Art. 119. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma  di  abilitazione  all'esercizio   professionale   rilasciato
dall'autorita' competente. 
  Art. 120. - La durata del corso di studi e' di quattro anni  e  non
e' suscettibile di abbreviazioni. 
  Il numero massimo degli allievi e' di otto  per  anno  di  corso  e
complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi. 
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Art. 121. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      a) elementi di genetica medica; 
      b)  elementi   di   embriologia;   anatomia   macro   e   micro
dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi; 
      c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana; 
      d) fisiologia ostetrica; 
      e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica; 
      f) semeiotica e diagnostica ostetrica; 
      g) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I; 
      h) lingua straniera (inglese)-(quadriennale) I. 
    2° Anno: 
      a) semeiotica e diagnostica ginecologica; 
      b) operazioni ostetriche (biennale) I; 
      c)  anatomia  ed  istologia  patologica  della  sfera  genitale
femminile; 
      d) citologia ginecologica; 
      e) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II; 
      f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia; 
      g) lingua straniera (inglese) (quadriennale) II. 
    3° Anno: 
      a) puericultura prenatale; 
      b) immunologia ostetrica e ginecologica; 
      c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia; 
      d) operazioni ostetriche (biennale) II; 
      e) operazioni ginecologiche (biennale) I; 
      f) ostetricia e ginecologia forense; 
      g) terapia medica in ostetricia e ginecologia; 
      h) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I; 
      i) psicosomatica ostetrica e ginecologica; 
      l) lingua straniera (inglese) (quadriennale) III. 
    4° Anno: 
      a) neonatologia; 
      b) urologia ginecologica; 
      c)  radiodiagnostica  e  terapia   fisica   in   ostetricia   e
ginecologia; 
      d) chirurgia addominale; 
      e) operazioni ginecologiche (biennale) II; 
      f) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II; 
      g) lingua straniera (inglese) (quadriennale) IV. 
  Art. 122.  -  La  frequenza  alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni
pratiche e' obbligatoria. 
  Gli allievi che non conseguono le  attestazioni  di  frequenza  sul
relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di
esame. 
  Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti,  per  essere  ammessi
agli anni di corso successivi, devono  superare  le  prove  di  esame
sulle materie impartite  durante  l'anno.  Per  le  materie  a  corsi
pluriennali l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. 
  Al termine del corso di studi per il conseguimento del  diploma  di
specialista in ginecologia ed  ostetricia  gli  interessati  dovranno
superare  l'esame  di  diploma  di  un   argomento   attinente   alla
specializzazione. 
  Dopo l'art. 253, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi
alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in  chirurgia
d'urgenza e pronto soccorso: 
 
 Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso 
 
  Art. 254. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza  e
di pronto soccorso ha sede presso la cattedra di chirurgia d'urgenza. 
  Art. 255. - Il corso di studi per il conseguimento del  diploma  di
specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha la  durata
di cinque anni accademici. 
  Art. 256. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma di abilitazione all'esercizio  della  professione  di  medico
chirurgico rilasciato dalla autorita' competente  di  numero  massimo
degli iscritti e' di tre per anno di corso. 
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso. 
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Art. 257. - La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari  e'
obbligatoria per tutti  gli  iscritti.  L'internato  e'  obbligatorio
durante tutti e cinque gli anni di corso sotto  forma  di  permanenza
costante in istituto durante le ore della sua attivita'. 
  Art. 258. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di  pronto  soccorso
(I) (quinquennale); 
      2) patologia chirurgica (I) (triennale); 
      3) anatomia chirurgica; 
      4) semeiotica (I) (biennale); 
      5) anestesiologia; 
      6) ricerche di laboratorio; 
      7) chirurgia sperimentale. 
    2° Anno: 
      8) clinica chirurgica generale d'urgenza e pronto  soccorso  II
(quinquennale); 
      9) patologia chirurgica II (triennale); 
      10) anatomia patologica; 
      11) endoscopia; 
      12) fisiopatologia chirurgica I (biennale); 
      13) semeiotica II (biennale); 
      14) trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza; 
      15) rianimazione. 
    3° Anno: 
      16) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto  soccorso
III (quinquennale); 
      17) patologia chirurgica III (triennale); 
      18) chirurgia vascolare d'urgenza; 
      19) traumatologia dell'apparato locomotore I (biennale); 
      20) neurotraumatologia I (biennale); 
      21) fisiopatologia chirurgica II; 
      22) terapia intensiva I (biennale); 
      23) radiologia. 
    4° Anno: 
      24) clinica chirurgica generale, d'urgenza e di pronto soccorso
IV (quinquennale); 
      25) chirurgia ginecologica d'urgenza; 
      26) chirurgia pediatrica d'urgenza; 
      27) chirurgia plastica e riparatrice I (biennale); 
      28) traumatologia dell'apparato locomotore II (biennale); 
      29) neurotraumatologia II (biennale); 
      30) chirurgia toracica d'urgenza I (biennale); 
      31) terapia intensiva II (biennale). 
    5° Anno: 
      32) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto  soccorso
V (quinquennale); 
      33) chirurgia plastica e riparatrice II (biennale); 
      34) chirurgia toracica d'urgenza II (biennale); 
      35) cardiochirurgia d'urgenza; 
      36) chirurgia urologica d'urgenza; 
      37) angioradiologia; 
      38) traumatologia maxillo-facciale; 
      39) trattamento del politraumatizzato; 
      40) medicina legale. 
  Art. 259. - Alla fine di ogni anno  accademico  gli  specializzandi
per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare
un esame di profitto  comprensivo  degli  insegnamenti  previsti  per
l'anno di corso; per le materie a  corso  pluriennale  l'esame  sara'
sostenuto alla fine dei corsi medesimi. 
  Art. 260. - L'esame di diploma consiste nella  discussione  di  una
tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola. 
  Il direttore della scuola e' il professore di ruolo o  fuori  ruolo
della  stessa  materia  della  specializzazione  o,  in  carenza,  il
professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc.,  sono  quelle
generali  per  le  scuole  di  specializzazione  dell'Universita'  di
Modena. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                               PEDINI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 maggio 1979 
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 393