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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1066

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 6-6-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Modena, approvato  con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Modena  e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione: 
 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Modena,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  L'art. 19 e'  modificato  nel  senso  che  presso  la  facolta'  di
giurisprudenza e' istituito l'istituto giuridico. 
  Dopo l'art. 39 e' inserito  il  seguente  nuovo  articolo,  con  lo
spostamento della numerazione  degli  articoli  successivi,  relativo
agli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia: 
    Art. 40. - Alla facolta' di medicina e chirurgia sono  annessi  i
seguenti istituti: 
      istituto di clinica medica generale e terapia medica; 
      istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica; 
      istituto di clinica dermosifilopatica; 
      istituto di clinica delle malattie nervose e mentali; 
      istituto di clinica oculistica; 
      istituto di clinica ortopedica e traumatologica; 
      istituto di clinica odontoiatrica; 
      istituto di clinica ostetrica e ginecologica; 
      istituto di clinica otorinolaringoiatrica; 
      istituto di clinica pediatrica; 
      istituto  di  patologia  speciale  chirurgica  e   propedeutica
clinica; 
      istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica; 
      istituto di radiologia e terapia fisica; 
      istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio; 
      istituto di clinica delle malattie infettive e  delle  malattie
tropicali; 
      istituto di semeiotica medica; 
      istituto di anatomia umana normale; 
      istituto di anatomia e istologia patologica; 
      istituto di medicina legale e delle assicurazioni; 
      istituto di farmacologia; 
      istituto di fisiologia umana; 
      istituto di igiene; 
      istituto di patologia generale; 
      istituto di chimica biologica. 
    Art. 59. -  Alla  facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali sono annessi i seguenti istituti: 
      istituto matematico; 
      istituto di fisica; 
      istituto di chimica generale; 
      istituto di chimica fisica; 
      istituto di chimica organica; 
      istituto di geologia; 
      istituto di mineralogia e petrografia; 
      istituto di paleontologia; 
      istituto di zoologia; 
      istituto di anatomia comparata; 
      istituto di orto botanico; 
      istituto di disegno; 
      osservatorio geofisico. 
  Dopo l'art. 68, e con il conseguente spostamento della  numerazione
degli articoli successivi, e' aggiunto  il  seguente  nuovo  articolo
relativo agli istituti annessi alla facolta' di farmacia: 
    Art. 69. - Alla facolta'  di  farmacia  e'  annesso  il  seguente
istituto: 
      istituto di chimica farmaceutica e tossicologica. 
    Dopo  l'art.  71,  e  con  il   conseguente   spostamento   della
numerazione degli articoli successivi, e aggiunto il  seguente  nuovo
articolo relativo agli istituti annessi alla facolta' di  economia  e
commercio: 
      Art. 72. - Alla facolta' di economia e commercio sono annessi i
seguenti istituti: 
        istituto economico; 
        istituto economico-aziendale; 
        istituto statistico-matematico; 
        istituto giuridico. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                               PEDINI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1979 
  Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 83