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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1061

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-6-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato  con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto  il  regio  decreto-legge  20  giugno  1935,  numero   1071,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino  e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Torino,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    L'art. 108 e' modificato nel senso che e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
    "L'esame  di   laurea   consiste   nella   discussione   di   una
dissertazione scritta sopra un argomento  inerente  gli  insegnamenti
del corso di  laurea.  L'argomento  della  dissertazione  deve  avere
l'approvazione del docente della materia". 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                               PEDINI 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1979 
  Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 316