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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978, n. 1060

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-6-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' di Parma, approvato con regio
decreto  13  ottobre  1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30
ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
in legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della
pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Parma, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Gli  articoli 45 e 51, relativi rispettivamente alla direzione ed
all'ordinamento  degli  studi  della scuola di specializzazione delle
discipline  del lavoro, annessa alla facolta' di giurisprudenza, sono
abrogati e sostituiti dai seguenti:
  Art.  45.  -  La  scuola  e'  retta  dal direttore. E' direttore il
professore  titolare  della cattedra di diritto del lavoro. Ove siano
istituite  piu' cattedre di diritto del lavoro, la facolta' nomina il
direttore  fra  i  titolari  delle cattedre stesse. Il direttore puo'
nominare  un  vice direttore che coadiuva e lo sostituisce in caso di
impedimento.
  Art. 51. - Gli insegnamenti nella scuola sono:
    1° Corso:
      teoria dell'impresa;
      rapporto di lavoro nell'impiego privato;
      rapporto di lavoro nel pubblico impiego;
      storia dei movimenti sindacali;
      diritto sindacale;
      economia del lavoro (semestrale).
    2° Corso:
      rapporti speciali di lavoro;
      diritto internazionale del lavoro;
      diritto comparato del lavoro;
      diritto della previdenza sociale;
      diritto processuale del lavoro;
      diritto penale del lavoro (semestrale).
  I  corsi  saranno  tenuti utilizzando, ove possibile, le aule della
facolta', ovvero quelle dell'istituto di diritto del lavoro.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1978

                               PERTINI

                                                               PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1979
  Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 315