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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1049

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-5-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia,  approvato  con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della
pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come  appresso:  dopo  l'art.  300,  e  con  lo   spostamento   della
numerazione degli articoli  e  titoli  successivi,  sono  inseriti  i
seguenti nuovi articoli e titolo relativi all'inserimento delle norme
generali della facolta' di farmacia e alla istituzione  della  scuola
di perfezionamento in farmacologia. 
 
                             TITOLO XIII 
                        FACOLTA' DI FARMACIA 
 
                           Norme generali 
 
  Art. 301. -  Le  scuole  di  perfezionamento  istituite  presso  la
facolta' di farmacia, hanno lo scopo di fornire ai  giovani  laureati
la preparazione necessaria nei singoli campi,  dell'analisi  e  della
tecnologia  farmaceutica,  della  farmacologia,  in  relazione   alle
esigenze dei lavoratori universitari  industriali  ed  ospedalieri  e
rilasciano i relativi diplomi di perfezionamento. 
  Art. 302. - I direttori delle scuole sono scelti tra  i  professori
ordinari e straordinari della facolta' di  farmacia  dell'Universita'
di Pavia e nominati dalla facolta' per la durata di un  triennio.  Il
funzionamento della scuola e' affidato ad un consiglio direttivo  che
e' formato dal direttore e  da  altri  due  membri,  scelti  tra  gli
insegnanti  della  scuola,  e  viene  nominato  ogni  triennio  dalla
facolta'. 
  Gli insegnanti della scuola sono proposti, d'intesa  col  consiglio
direttivo, dal direttore, che puo'  scegliere  tra  i  professori  di
ruolo e  non  di  ruolo  della  facolta'  ed  anche  tra  persone  di
riconosciuta competenza nelle materie  d'insegnamento  delle  scuole;
tali proposte sono sottoposte all'approvazione della facolta'. 
  Art. 303. - Il programma di ogni scuola viene  compilato  anno  per
anno dal direttore della scuola,  sottoposto  all'approvazione  della
facolta' e quindi reso pubblico. 
  Art. 304. - La facolta', udito  il  consiglio  della  scuola,  puo'
concedere un abbreviamento di corso di perfezionamento, non superiore
ad un anno, a quegli iscritti  che  si  presentino  gia'  forniti  di
notevoli titoli di riconosciuto valore. 
  Coloro che  eventualmente  usufruiscono  dell'agevolazione  di  cui
sopra, sono sempre tenuti a sostenere tutti gli esami di  profitto  e
quello di diploma e ad ottemperare agli  obblighi  amministrativi  al
pari di quelli che frequentano i corsi secondo la durata regolare. 
  Art. 305. - Per ciascuna scuola puo'  essere  stabilito  un  numero
minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga  raggiunto,  il
direttore della scuola ha facolta' di non iniziare  i  corsi.  Ma  se
questi verranno iniziati dovranno essere portati a termine, qualunque
sia il numero degli iscritti. 
  Del pari puo' essere fissato un numero massimo di  iscritti,  oltre
al quale non saranno accolte ulteriori iscrizioni. 
  Art. 306. -  La  sorveglianza  sugli  iscritti,  per  tutto  quanto
riguarda la loro attivita', spetta al direttore della scuola. 
  La frequenza ai singoli insegnamenti annuali deve essere  attestata
dai rispettivi insegnanti e notificata al direttore della scuola. 
  Art. 307. - Le commissioni per gli esami di profitto sono  nominate
dal preside della facolta' su proposta del  direttore  della  scuola.
Ciascuna commissione non puo' essere composta con meno di tre membri. 
  Art. 308. - L'esame di  diploma  viene  sostenuto  davanti  ad  una
commissione  di  cinque  membri,  tra   cui   un   relatore   ed   un
controrelatore, nominata a norma dell'art. 42 del regio decreto-legge
4 giugno 1938, fra i professori componenti la scuola. 
  L'esame  di  diploma  consiste  in  una   discussione   sopra   una
dissertazione originale scritta di carattere  sperimentale  preparata
durante il periodo di perfezionamento. 
  I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame
di diploma dopo un altro anno di frequenza alla  scuola.  Ma,  se  al
secondo  esame  non  sia  loro  riconosciuta   l'idoneita',   saranno
senz'altro esclusi da ulteriori prove. 
  A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato  il
diploma di perfezionamento. 
  Art. 309. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono  tenuti  a
pagare sono le stesse che la legge stabilisce per gli studenti  della
facolta' di farmacia, oltre alla tassa di diploma di L. 6.000. 
  La misura dei contributi per le esercitazioni  pratiche  e  per  le
altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscono durante  il  corso
di studi, e' fissata anno per anno dal consiglio  di  amministrazione
su proposta della facolta'. 
  L'importo netto delle soprattasse di profitto e  di  diploma  viene
ripartito secondo  i  criteri  di  cui  al  decreto  presidenziale  1
dicembre 1952, n. 4512. 
              Scuola di perfezionamento in farmacologia 
  Art. 310. - La scuola di perfezionamento, in farmacologia  rilascia
il diploma di perfezionamento in farmacologia. 
  La durata del corso e' di tre anni. 
  Art. 311. - Alla  scuola  possono  essere  ammessi  i  laureati  in
farmacia, in  chimica  e  tecnologia  farmaceutiche,  in  medicina  e
chirurgia, in  scienze  biologiche,  in  scienze  delle  preparazioni
alimentari, in medicina  veterinaria,  in  scienze  della  produzione
animale. 
  Art. 312. - Il numero degli ammessi non puo' essere superiore a  20
per anno di corso. 
  Art. 313. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola  nei  tre  anni
sono i seguenti: 
    1° Anno: 
      farmacologia generale; 
      farmacologia sistematica I; 
      farmacologia sperimentale I; 
      statistica; 
      tossicologia e teratologia; 
      animali da sperimentazione (semestrale); 
      farmacocinetica (semestrale). 
    2° Anno: 
      farmacologia sistematica II; 
      farmacologia sperimentale II; 
      farmacologia molecolare; 
      farmacologia biochimica; 
      caratteristiche delle forme farmaceutiche; 
      chemioterapia (annuale); 
      immuno-farmacologia (semestrale). 
    3° Anno: 
      progettazione di farmaci; 
      farmacoterapia; 
      valutazione clinica dei farmaci; 
      neuropsicofarmacologia (semestrale); 
      endocrinologia (semestrale). 
  I corsi saranno  accompagnati  da  dimostrazioni  ed  esercitazioni
pratiche e saranno integrati da seminari su argomenti di  particolare
attualita'. 
  In aggiunta agli insegnamenti  sopra  indicati  gli  iscritti  alla
scuola dovranno seguire ogni anno un corso  universitario  scelto  su
parere del consiglio direttivo  della  scuola,  al  fine  di  colmare
eventuali lacune derivanti dal tipo di laurea conseguita;  sul  corso
seguito gli iscritti alla scuola dovranno sostenere un colloquio. 
  Art. 314. - Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno  sostenere
un esame  vertente  sugli  insegnamenti  impartiti  dalla  scuola  in
quell'anno, di  fronte  ad  una  commissione  formata  da  professori
incaricati dei corsi e presieduta dal direttore della scuola. 
  Art. 315. - La facolta' si riserva di attivare il corso del 1° anno
in funzione  del  numero  di  coloro  che  hanno  presentato  domanda
d'iscrizione (minimo 10). 
  Gli altri due corsi verranno comunque  attivati  qualunque  sia  il
numero degli iscritti. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                               PEDINI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1979 
  Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 28