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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1978, n. 1048

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-5-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n.  1058  e  modificato  con  regio
decreto 5 ottobre 1939, n. 1842, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Padova  e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Padova,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
  Art. 421 - l'elenco delle scuole di specializzazione  e  dirette  a
fini speciali e' modificato nel senso che la scuola  di  preparazione
per tecnici di fisio-chinesiterapia (scuola diretta a fini  speciali)
muta  la  denominazione  in  quella  di   scuola   per   tecnici   di
fisio-chinesiterapia e della riabilitazione (scuola  diretta  a  fini
speciali). 
  Art. 422 - l'ordinamento della scuola di preparazione  per  tecnici
di fisio-chinesiterapia, che  muta  la  denominazione  in  quella  di
scuola per tecnici di fisio-chinesiterapia e della riabilitazione, e'
abrogato e sostituito dal seguente: 
 
  Scuola per tecnici di fisio-chinesiterapia e della riabilitazione 
                  (Scuola diretta a fini speciali) 
 
  E'   istituita   presso   l'istituto    di    clinica    ortopedica
dell'Universita'   di   Padova   una   scuola    per    tecnici    di
fisio-chinesiterapia e  della  riabilitazione  che  ha  lo  scopo  di
preparare   adeguatamente   personale   tecnico   nel   campo   della
fisio-chinesiterapia e della riabilitazione. 
  La scuola ha indirizzo teorico-pratico. 
  La durata del corso e' di tre anni accademici. 
  Alla scuola possono essere ammessi allievi di ambo i sessi  forniti
del titolo di istruzione di secondo grado  che  abbiano  compiuto  il
diciasettesimo anno di eta'. 
  Gli aspiranti dovranno inoltre  presentare  un  certificato  medico
rilasciato dalle autorita' sanitarie competenti, attestante  la  loro
idoneita' fisica e psichica. 
  Per l'ammissione alla scuola,  i  candidati  dovranno  superare  un
esame scritto su argomenti di cultura generale e di scienze  naturali
e fisiche che rientrino nei programmi degli  istituti  di  istruzione
secondaria. 
  L'esame di ammissione avra' luogo entro il 30 novembre  di  ciascun
anno in un giorno stabilito dalla facolta' di medicina e chirurgia su
proposta del direttore della scuola. 
  La commissione giudicatrice dell'esame di ammissione sara' composta
dal direttore della scuola e da  4  insegnanti  della  scuola  stessa
nominata dalla facolta' di medicina e chirurgia. 
  Il numero massimo dei partecipanti ammessi ad ogni anno e'  fissato
in 15. 
  Il direttore della scuola e' il direttore dell'istituto di  clinica
ortopedica dell'Universita' di Padova. 
  La scuola e' sotto  la  vigilanza  della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia dell'Universita' di Padova. 
  Gli insegnanti della  scuola  sono  proposti  dal  direttore  della
stessa, approvati dalla facolta' di medicina e chirurgia  e  nominati
dal rettore. Essi possono essere scelti fra i  professori  ufficiali,
tra i liberi docenti, tra gli aiuti ed assistenti della  facolta'  di
medicina e chirurgia o di un'altra facolta' dell'Ateneo e tra persone
di riconosciuta competenza nel campo della  terapia  fisica  e  della
riabilitazione anche al di fuori dell'ambito universitario. 
  Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo della frequenza secondo il
calendario dell'anno accademico e con un impegno di  ore  settimanali
che  saranno  fissate  dal  direttore  della  scuola  e   dal   corpo
insegnante. Non saranno ammessi all'anno successivo ed  all'esame  di
diploma gli allievi che abbiano ripetute  assenze  ingiustificate,  o
anche assenze giustificate (ad esempio per malattia) per  piu'  della
meta' delle lezioni, sia teoriche che di tirocinio pratico. 
  Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      anatomia generale; 
      anatomia dell'apparato locomotore; 
      anatomia del sistema nervoso; 
      fisiologia dell'apparato locomotore (chinesiologia); 
      fisiologia del sistema nervoso; 
      patologia generale; 
      fisioterapia   in    generale:    fangoterapia,    idroterapia,
elioclimatoterapia, termoterapia, crioterapia, psammoterapia; 
      psicologia; 
      elementi di fisica. 
    2° Anno: 
      semeiotica,  patologia  e  clinica  delle  malattie  e  lesioni
traumatiche dell'apparato locomotore (biennale); 
      semeiotica, patologia e  clinica  delle  malattie  del  sistema
nervoso; 
      patologia medica; 
      patologia chirurgica; 
      fisio-chinesiterapia dell'apparato respiratorio; 
      fisio-chinesiterapia dell'apparato cardiocircolatorio; 
      kinesiterapia; 
      massoterapia; 
      fisioterapia strumentale ed elettroterapia; 
      terapia occupazionale; 
      logoterapia; 
      neuropsichiatria; 
      ginnastica medica nei dismorfismi e paramorfismi. 
    3° Anno: 
      semeiotica,  patologia  e  clinica  delle  malattie  e  lesioni
traumatiche dell'apparato locomotore (biennale); 
      clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative; 
      problemi di riabilitazione in geriatria; 
      elementi di igiene e medicina preventiva; 
      nozioni di patologia della cute e del sottocute; 
      elementi di pronto soccorso; 
      elementi  di  legislazione  sanitaria,   servizio   sociale   e
deontologia. 
  Le lezioni verranno impartite  agli  allievi  nelle  aule  messe  a
disposizione dalla clinica ortopedica. I programmi di insegnamento  e
gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola ed approvati
dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. 
  La  sorveglianza  degli  iscritti,  per  quanto  riguarda  la  loro
attivita' pratica, spetta al direttore della scuola. 
  Il tirocinio sara' compiuto dagli allievi sotto la guida dei medici
e dei terapisti della riabilitazione didattici, presso il servizio di
terapia   tisica   e   riabilitazione   della   clinica    ortopedica
dell'Universita' di Padova, nonche', qualora si rendesse  necessario,
presso altri istituti ed associazioni specialistiche. 
  Durante l'anno  accademico  saranno  tenute  interrogazioni,  prove
pratiche ed eventuali prove scritte. 
  Al  termine  di  ciascun  anno  accademico  i  candidati   dovranno
sostenere, nella sessione estiva, un esame per ciascuna delle materie
oggetto di insegnamento durante l'anno. 
  Gli allievi che risultino insufficienti  in  piu'  di  tre  materie
dovranno ripetere il corso nell'anno successivo.  Gli  altri  saranno
ammessi all'esame di riparazione nella sessione autunnale. 
  Le commissioni di esame per  ciascuna  materia  sono  nominate  dal
preside della facolta'  di  medicina  e  chirurgia  su  proposta  del
direttore della scuola. Sono composte  da  tre  membri,  tra  cui  il
professore  ufficiale  della   materia.   Ogni   commissario   ha   a
disposizione 10 punti. Per la promozione e' necessario conseguire una
votazione di almeno 18 punti. 
  Viene ammesso all'esame di diploma l'allievo  che  ha  regolarmente
frequentato il terzo anno ed abbia superato tutti gli esami. 
  L'esame di diploma consiste: 
    a) nella discussione di una tesi  scritta  che  verra'  assegnata
all'inizio del terzo anno; 
    b) in una prova scritta su un caso clinico; 
    c) in una prova pratica su malato. 
  La commissione dell'esame di diploma e' composta da cinque  membri,
scelti fra i docenti della scuola, ed e' nominata dal  preside  della
facolta' di medicina e chirurgia  su  proposta  del  direttore  della
scuola. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. 
  I candidati che non  abbiano  superato  l'esame  di  diploma  nella
sessione estiva potranno ripetere la prova nella sessione  autunnale.
Qualora fossero respinti anche in questa sessione, dovranno  ripetere
un altro anno di frequenza. 
  Agli  allievi  che  avranno  superato  l'esame  di  diploma  verra'
rilasciato il diploma di terapista della riabilitazione. 
  Il consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta della
direzione  della  scuola,  approvata  dal  consiglio   di   facolta',
stabilira' di anno in anno l'ammontare dei contributi. 
  Le tasse e soprattasse annuali  a  carico  degli  iscritti  restano
cosi' determinate: 
 
tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
tassa di ricognizione per i fuoricorso . . . . . . . . . . . L. 5.000 
 
  Al  funzionamento  della  suddetta  scuola  si  provvedera'  con  i
proventi delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli  iscritti
e con eventuali elargizioni  o  contributi  delle  regioni,  di  enti
pubblici o di privati. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                               PEDINI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1979 
  Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 32