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LEGGE 2 aprile 1979, n. 97

Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
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vigente al 08/05/2024
Testo in vigore dal: 21-4-1979
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Nomina a magistrato di tribunale

  La  nomina  a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due
anni  dalla  nomina  a uditore giudiziario con delibera del Consiglio
superiore  della  magistratura,  previo esame del parere motivato del
consiglio  giudiziario  del  distretto  o  dei  distretti  nei  quali
l'uditore ha prestato servizio.
  In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale e' necessario
che   l'uditore   abbia   effettivamente   esercitato   le   funzioni
giurisdizionali  per  non  meno  di un anno; ma la nomina ha comunque
decorrenza,  ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina
ad uditore.