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LEGGE 7 febbraio 1979, n. 46

Norme integrative ed interpretative della legge 18 aprile 1975, n. 148.

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Testo in vigore dal: 6-3-1979
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148, l'ultimo comma
dell'articolo   74-ter  aggiunto  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
  "L'assegno  mensile  di  cui  al  successivo  articolo 74-quater e'
dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso".