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LEGGE 8 gennaio 1979, n. 9

Integrazione della legge 26 aprile 1974, n. 169; interpretazione autentica delle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491 e 26 aprile 1974, n. 169, sulla indennità agli amministratori delle province e dei comuni.

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Testo in vigore dal: 2-2-1979
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e'
vietata la liquidazione di indennita' di carica e di presenza nonche'
di   rimborsi   spese   a  favore  degli  amministratori  comunali  e
provinciali  eccedenti  i limiti indicati dalla legge 26 aprile 1974,
n. 169.