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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 862

Provvidenze a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/1980)
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Testo in vigore dal: 6-9-1980
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fermo   restando  ogni  altro  beneficio  stabilito  dalle  vigenti
disposizioni  di  legge, e' prevista una speciale elargizione di lire
50  milioni per i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni  e  dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
sia  di  ruolo che con rapporto di servizio a titolo precario, che, a
seguito  ed  a  causa  di  azioni criminose perpetrate contro uffici,
mezzi  di  trasporto di valori e di effetti postali ed impianti delle
dette  Aziende,  decedano  o riportino una invalidita' permanente non
inferiore  all'80 per cento della capacita' lavorativa, che comporti,
comunque, la cessazione dal rapporto d'impiego.
  L'elargizione  e'  dovuta  anche  quando il decesso o l'invalidita'
permanente   si   verifichino   successivamente   ma   siano  diretta
conseguenza dell'azione criminosa. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  13  agosto 1980, n. 466 ha disposto (con l'art. 11 comma 1)
che  "la speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21
dicembre  1978,  n.  862,  e'  elevata, con effetto dalla data di cui
all'articolo  5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed e' esente
da IRPEF."