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LEGGE 24 novembre 1978, n. 812

Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione.

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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 7-1-1979
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad aderire alla
convenzione  internazionale per la protezione degli uccelli, adottata
Parigi il 18 ottobre 1950.