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LEGGE 5 dicembre 1978, n. 788

Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868.

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Testo in vigore dal: 29-12-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le esenzioni fiscali previste per le operazioni di cui all'articolo
9  del  decreto-legge  5  novembre  1973,  n.  658,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  27 dicembre 1973, n. 868, valgono anche
agli effetti della imposta sul valore aggiunto.
  Fermi  restando  gli  obblighi  di fatturazione e registrazione, le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta
ai sensi del precedente comma, sono equiparate alle operazioni di cui
all'articolo  2,  terzo  comma,  e  all'articolo 3, quarto comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modifiche ed integrazioni.
  Le   disposizioni   del   primo   e   secondo  comma  costituiscono
interpretazione   autentica   dell'articolo  9  del  decreto-legge  5
novembre 1973, n. 658, quale modificato dalla legge di conversione 27
dicembre 1973, n. 868.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 dicembre 1978

                               PERTINI

                                               ANDREOTTI - MALFATTI -
                                                 PANDOLFI - MORLINO -
                                                              DE MITA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO