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LEGGE 31 ottobre 1978, n. 709

Semplificazioni in materia di certificazioni da parte degli uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto.

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Testo in vigore dal: 3-12-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici
e  vantaggi  non  tributari  previsti  da leggi speciali, certificati
rilasciati  dagli  uffici  del  registro  e  dell'imposta  sul valore
aggiunto concernenti atti, denunce e dichiarazioni, possono, in luogo
dei  certificati,  dichiarare  i  fatti oggetto della certificazione.
Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio
1968, n. 15.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1978

                               PERTINI

                                               ANDREOTTI - MALFATTI -
                                                            BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO