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LEGGE 20 ottobre 1978, n. 669

Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche.

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Testo in vigore dal: 19-11-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  lavoratori  dello spettacolo, o loro aventi causa, che alla data
di  entrata  in  vigore della presente legge possano fornire prove di
data  certa  relative all'effettivo svolgimento di periodi lavorativi
svolti  tra il 1 gennaio 1929 ed il 31 dicembre 1946, nelle attivita'
indicate  dal  n.  1 al n. 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo
modificato  dalla  legge  29  novembre 1952, numero 2388, scoperti di
contribuzione  obbligatoria ai fini pensionistici, possono richiedere
il  riconoscimento  dei  periodi  stessi ai fini della liquidazione o
della  riliquidazione  del trattamento di pensione da parte dell'Ente
nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i lavoratori dello
spettacolo.
  Per  ogni  giornata  di  lavoro  relativa  ai  periodi previsti dal
precedente comma, e' attribuito un contributo assicurativo figurativo
pari  ad  un  sesto  di  quello  settimanale  minimo in vigore, per i
corrispondenti   periodi,  nell'assicurazione  generale  obbligatoria
gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  Per  il riconoscimento dei periodi lavorativi di cui al primo comma
del presente articolo, i lavoratori interessati, o loro aventi causa,
devono  presentare  domanda  all'Ente  nazionale  di  previdenza e di
assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo,  entro centottanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  del  decreto  ministeriale di cui al successivo
articolo  3,  terzo  comma,  n.  1.  La  pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   deve   avvenire   entro   trenta  giorni  dalla  data  di
approvazione del decreto.