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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 1266

Modificazioni allo statuto dell'istituto universitario orientale di Napoli.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-11-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli,
approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 e modificato con
decreto  del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459, e
successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo   statuto   dell'Istituto  universitario  orientale  di  Napoli,
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:

  L'art.  26,  relativo  al corso di laurea in lettere, e' modificato
nel  senso che l'insegnamento di berbero muta denominazione in lingua
e  letteratura  berbera;  l'insegnamento di swahili e lingue bantu e'
scisso  nei due insegnamenti di lingua e letteratura swahili e lingue
e   letterature  bantu;  l'insegnamento  di  epigrafia  e  antichita'
greco-romane   e'   scisso  nei  due  insegnamenti  di  epigrafia  ed
istituzioni greche e epigrafia ed istituzioni romane.
  Nello   stesso  articolo  sono  aggiunti  i  seguenti  insegnamenti
complementari:
    paletnologia;
    protostoria europea;
    numismatica greca e romana;
    topografia dell'Italia antica;
    storia della storiografia antica;
    lingue dell'Italia antica (o dell'Italia pre-romana);
    storia della grammatica greca e latina;
    paleografia greca;
    paleografia latina;
    metrica e ritmica greca e latina;
    storia della musica;
    fondamenti della comunicazione musicale.
  Art.  28 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
    storia della musica;
    fondamenti della comunicazione musicale.
  L'art.  30,  relativo  al  corso  di laurea in lingue e letterature
straniere  moderne,  e'  modificato nel senso che gli insegnamenti di
berbero,   gelez,   somalo   e   tigrino   mutano   la  denominazione
rispettivamente  in  quella di lingua e letteratura berbera, lingua e
letteratura  gelez, lingua e letteratura somala, lingua e letteratura
tigrina.
  Nello  stesso  elenco  l'insegnamento  di swahili e lingue bantu e'
scisso  nei due insegnamenti di lingua e letteratura swahili e lingue
e letterature bantu.
  Nello   stesso  articolo  sono  aggiunti  i  seguenti  insegnamenti
complementari:
    storia della musica;
    fondamenti della comunicazione musicale.
  L'art.  34,  relativo  al  corso  di  laurea  in  lingue e civilta'
orientali, e' modificato nel senso che gli insegnamenti fondamentali,
comuni  alle  tre  sezioni,  di  glottologia  e geografia politica ed
economica  dell'Asia  e  dell'Africa,  da biennali diventano annuali,
mentre  gli  insegnamenti  fondamentali per la sezione vicino e medio
Oriente di islamistica o religioni e filosofie dell'India o religioni
dell'Iran  e  dell'Asia  centrale  e  di  storia dei Paesi del vicino
Oriente  dall'avvento  dell'Islam  all'eta' contemporanea, da annuali
diventano  biennali. Inoltre, per la sezione Africa, gli insegnamenti
di  religioni e istituzioni dei popoli dell'Africa o islamistica e di
storia  dei Paesi del vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'eta'
contemporanea, da annuali diventano biennali.
  Nello   stesso  articolo  sono  aggiunti  i  seguenti  insegnamenti
complementari:
    a) per la sezione estremo Oriente:
      storia della musica;
      fondamenti della comunicazione musicale;
      musicologia dei Paesi dell'Asia;
      archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
      archeologia e storia dell'arte coreana;
      linguistica cinese;
      paletnologia.
    b) per la sezione vicino e medio Oriente:
      storia della musica;
      fondamenti della comunicazione musicale;
      musicologia dei Paesi dell'Asia;
      archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
      archeologia  e  storia  dell'arte dell'Afghanistan e dell'india
nord-occidentale;
      epigrafia iranica;
      linguistica indiana;
      lingua e letteratura Tamil;
      linguistica e letterature orali dravidiche;
      lingua e letteratura pashto;
      kurdologia;
      paletnologia.
    c) per la sezione Africa:
      storia della musica;
      fondamenti della comunicazione musicale;
      musicologia dei Paesi dell'Asia;
      paletnologia.
  Inoltre,  per la sezione Africa gli insegnamenti di berbero, gelez,
somalo,  tigrino,  mutano  denominazione  rispettivamente in lingua e
letteratura berbera, lingua e letteratura gelez, lingua e letteratura
somala,  lingua  e  letteratura  tigrina. L'insegnamento di swahili e
lingue  bantu  e  scisso nei due insegnamenti di lingua e letteratura
swahili e lingue e letterature bantu.
  L'art.  37,  relativo  al  corso  di  laurea  in filosofia e storia
dell'Europa  orientale,  e' modificato nel senso che, per l'indirizzo
slavo,  nell'insegnamento fondamentale di storia di una lingua slava:
russa,  polacca,  ceca, croata, slovena, serbo-croata, bulgara, viene
soppressa  la  parola  "russa"  mentre  viene aggiunto l'insegnamento
fondamentale di storia della lingua russa.
  Nello  stesso  articolo,  l'insegnamento fondamentale di etnologia,
per  l'indirizzo  finno-ugrico,  cambia denominazione in folclore dei
popoli dell'Europa orientale.
  Inoltre,  l'insegnamento complementare di storia della lingua russa
e' soppresso.
  Nello   stesso  articolo  sono  aggiunti  i  seguenti  insegnamenti
complementari:
    storia bizantina;
    storia della Polonia e dei Paesi baltici;
    storia dell'Europa centrale;
    storia del sud-est europeo;
    storia   delle  Chiese  e  dei  movimenti  religiosi  nell'Europa
orientale;
    storia dell'arte moderna nell'Europa orientale;
    storia della lingua ungherese;
    storia della lingua finlandese;
    storia della musica;
    fondamenti della comunicazione musicale.
  L'art.   50,   relativo  alla  scuola  orientale,  e'  soppresso  e
sostituito dal seguente:

  Sono titoli di ammissione le lauree in lingue e civilta' orientali,
lettere,  lingue  e letterature straniere moderne, filosofia, storia,
scienze  politiche  -  indirizzo  Asia  e Africa, scienze politiche -
indirizzo    Europa   orientale,   nonche'   le   lauree   rilasciate
dall'Istituto universitario orientale secondo il precedente statuto e
inoltre  quelle  lauree  di  ogni  altro  tipo che il consiglio della
scuola  riterra' valide sulla base del curriculum degli studi seguiti
dal singolo richiedente.
  Art.  52 - nell'elenco degli insegnamenti della scuola orientale di
perfezionamento,  l'insegnamento  di swahili e lingue bantu e' scisso
nei  due  insegnamenti  di  lingua  e  letterature swahili e lingue e
letterature    bantu,   mentre   l'insegnamento   di   berbero   muta
denominazione in lingua e letteratura berbera.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1978
  Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 189