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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 569

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari e delega alla regione delle funzioni amministrative in materia di catasto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2001)
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Testo in vigore dal: 28-7-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'art.  107,  comma  primo, del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del
tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e
urbano,   nell'ambito   della   regione   Trentino-Alto  Adige,  sono
esercitate,   per   delega   dello   Stato,   dalla   regione.  Nella
determinazione dei valori catastali saranno adottati coerenti criteri
di  valutazione  per  il  territorio regionale evitando disparita' di
trattamento.
  Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi
regionali  in  conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle
finanze.
  In  caso  di difformita' alle direttive emanate dal Ministero delle
finanze   o   di   persistente  inattivita'  degli  organi  regionali
nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative
alle     materie     delegate     comportino    adempimenti    propri
dell'amministrazione  da  svolgersi  entro termini perentori previsti
dalla  legge  e  termini risultanti dalla natura degli interventi, il
Ministro  delle  finanze  puo'  disporre  il  compimento  degli  atti
relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma
4) che "La delega delle funzioni amministrative statali in materia di
catasto,  terreni  e  urbano  alle  province  autonome di Trento e di
Bolzano   decorre   dalla  data  prevista  con  legge  regionale  per
l'operativita'  della  delega  da  parte  della  regione  stessa alle
province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano  delle  funzioni
amministrative   in   materia  di  libri  fondiari.  Il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con
effetto dalla stessa data."