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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1259

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-9-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Trieste,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961,  n.  1836  e
modificato con decreto del Presidente della  Repubblica  7  settembre
1962, n. 1540, a successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Trieste e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Trieste,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    Gli articoli 132, 133, relativi alla scuola  di  specializzazione
in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella
di scuola di  specializzazione  in  anestesia  e  rianimazione,  sono
abrogati e sostituiti dai seguenti: 
 
    Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione 
  Art.  132.  -  La  scuola  di  specializzazione  in   anestesia   e
rianimazione  ha  sede  presso   l'istituto   di   anestesiologia   e
rianimazione dell'Universita' degli studi di Trieste e conferisce  il
diploma di specialista in anestesia e rianimazione. 
  La direzione della scuola e' affidata  al  professore  di  ruolo  o
fuori  ruolo  della  stessa  materia  della  specializzazione  o,  in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e  chirurgia.
E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del  diploma
di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita'
competente. 
  La durata del corso di studi e' di tre anni e non  e'  suscettibile
di abbreviazione. 
  Il numero massimo degli allievi e'  di  20  per  anno  di  corso  e
complessivamente di 60 iscritti per l'intero corso di studi. 
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Art. 133. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      a) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 
      b) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 
      c) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 
      d) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 
      e) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 
      f) anestesiologia I; 
      g) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; 
      h) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; 
      i) esercitazioni pratiche. 
    2° Anno: 
      a) anestesiologia II; 
      b) terapia antalgica; 
      c) rianimazione I; 
      d) esercitazioni pratiche. 
    3° Anno: 
      a) rianimazione II; 
      b) tecniche speciali di anestesia; 
      c) tecniche speciali di rianimazione; 
      d) indagini diagnostiche attinenti alla specialita'; 
      e) esercitazioni pratiche. 
    La frequenza alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni  pratiche  e'
obbligatoria. Gli allievi  che  non  conseguono  le  attestazioni  di
frequenza  sul  relativo  libretto  non  potranno  essere  ammessi  a
sostenere le prove di esame. 
  Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi  agli  anni
di corso successivi devono superare le prove di esame  sulle  materie
impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali  l'esame
sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. 
  Al termine del corso di studi per il conseguimento del  diploma  di
specialista in anestesia  e  rianimazione  gli  interessati  dovranno
superare l'esame di diploma consistente nella  dissertazione  scritta
di un argomento attinente alla specializzazione. 
  L'art. 144, relativo alla scuola di  specializzazione  in  malattie
dell'apparato digerente, che  muta  la  denominazione  in  quella  di
scuola  di  specializzazione  in  gastroenterologia   ed   endoscopia
digestiva, e' soppresso e sostituito dal seguente: 
 
  Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia 
digestiva 
  Art. 144. - La scuola di specializzazione in  gastroenterologia  ed
endoscopia digestiva ha sede presso la clinica medica e conferisce il
diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. 
  La direzione della scuola e' affidata  al  professore  di  ruolo  o
fuori  ruolo  della  stessa  materia  della  specializzazione  o,  in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e  chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di
abilitazione all'esercizio  professionale  rilasciato  dall'autorita'
competente. 
  La durata  del  corso  di  studi  e'  di  quattro  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazione. 
  Il numero massimo degli allievi  e'  di  6  per  anno  di  corso  e
complessivamente di 24 iscritti per l'intero corso di studi. 
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      anatomia clinica; 
      farmacologia clinica; 
      chimica clinica, coprologia, parassitologia; 
      genetica; 
      biostatistica ed epidemiologia. 
    2° Anno: 
      clinica medica generale (triennale); 
      clinica  e  terapia  del  tubo  digerente,  fegato  e  pancreas
(triennale); 
      anatomia ed istologia patologica (biennale); 
      fisiopatologia e semeiotica digestica (biennale); 
      radiologia e medicina nucleare (biennale); 
      scienza dell'alimentazione e dietetica. 
    3° Anno: 
      clinica medica generale; 
      clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas; 
      anatomia ed istologia patologica; 
      fisiopatologia e semeiotica digestiva; 
      radiologia e medicina nucleare; 
      endoscopia digestiva (biennale). 
    4° Anno: 
      clinica medica generale; 
      clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas; 
      endoscopia digestiva; 
      terapia intensiva; 
      gastroenterologia pediatrica; 
      elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas. 
    E' obbligatorio il tirocinio pratico durante  il  quadriennio  di
studi da svolgere  nell'istituto  clinico  sede  della  scuola  o  in
reparti  ospedalieri  di  gastroenterologia,  conforme  alle   scelte
approvate dal consiglio della scuola. 
  Alle materie fondamentali  obbligatorie  potranno  essere  aggiunte
delle materie complementari  con  corsi  semestrali,  in  numero  non
superiore a sei per la totalita' del corso. 
  Per le materie biennali e triennali sara' dato  l'esame  alla  fine
del biennio o triennio. 
  La  frequenza  alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni  pratiche  e'
obbligatoria. Gli allievi  che  non  conseguono  le  attestazioni  di
frequenza  sul  relativo  libretto  non  potranno  essere  ammessi  a
sostenere le prove di esame. 
  Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti,  per  essere  ammessi
agli anni di corso successivi, devono  superare  le  prove  di  esame
sulle materie impartite durante l'anno, per  le  materie  biennali  e
triennali, invece,  sara'  dato  l'esame  alla  fine  del  biennio  o
triennio. 
  Al termine del corso di studi per il conseguimento del  diploma  di
specialista  in  gastroenterologia  ed  endoscopia   digestiva,   gli
interessati dovranno superare l'esame di  diploma  consistente  nella
dissertazione   scritta    di    un    argomento    attinente    alla
specializzazione. 
  Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro: 
 
  Scuola di specializzazione in medicina del lavoro 
  Art. 172. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha
sede presso l'istituto di medicina del lavoro dell'Universita'  degli
studi di Trieste e conferisce il diploma di specialista  in  medicina
del lavoro. 
  Art. 173. - La direzione della scuola e' affidata al professore  di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Art. 174. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma  di  abilitazione  all'esercizio   professionale   rilasciato
dall'autorita' competente. 
  Art. 175. - La durata del corso di studi e' di quattro anni  e  non
e' suscettibile di abbreviazione. 
  Art. 176. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque  per  anno
di corso e complessivamente di 20  iscritti  per  l'intero  corso  di
studi. 
  Art. 177. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Art. 178. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      1) igiene del lavoro (I corso); 
      2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso); 
      3) tecnologia industriale; 
      4) statistica medica e biometria; 
      5) tecniche di laboratorio. 
    2° Anno: 
      1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (I corso); 
      2) igiene del lavoro (II corso); 
      3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso); 
      4) psicologia del lavoro; 
      5) tossicologia industriale. 
    3° Anno: 
      1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (II corso); 
      2) prevenzione degli infortuni e delle malattie  da  lavoro  (I
corso); 
      3) epidemiologia delle malattie da lavoro; 
      4) radiobiologia e radioprotezione; 
      5) dermatologia professionale. 
    4° Anno: 
      1) patologia e clinica delle malattie da lavoro, III corso); 
      2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da  lavoro  (II
corso); 
      3) pronto soccorso; 
      4) medicina legale e delle assicurazioni; 
      5) organizzazione dei servizi di medicina ed igiene del lavoro. 
    Gli esami delle discipline svolte in corsi  pluriennali  verranno
sostenuti alla fine dell'ultimo corso. 
  Art. 179.  -  La  frequenza  alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni
pratiche  e'  obbligatoria.  Gli  allievi  che  non   conseguono   le
attestazioni di frequenza sul relativo libretto non  potranno  essere
ammessi a sostenere le prove di esame. 
  Art. 180. - Alla fine  di  ogni  corso  gli  iscritti,  per  essere
ammessi agli anni di  corso  successivi,  devono  superare  le  prove
d'esame sulle  materie  impartite  durante  l'anno.  Per  le  materie
biennali o triennali l'esame sara' sostenuto alla fine del biennio  o
del triennio. 
  Al termine del corso di studi per il conseguimento del  diploma  di
specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare
l'esame di diploma consistente  nella  dissertazione  scritta  su  un
argomento inerente alla specializzazione. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1978 
  Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 200