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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1977, n. 1258

Attuazione della delega di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/1985)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 10-9-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 della legge  12  agosto  1977,  n.  675,  contenente
provvedimenti per il coordinamento  della  politica  industriale,  la
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo economico; 
  Sentita la  Commissione  parlamentare  di  cui  all'art.  13  della
predetta legge; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri  del  bilancio  e  della
programmazione economica e del tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
Comunicazione al C.I.P.I. dei bilanci  di  esercizio  certificati  da
                  parte delle imprese beneficiarie 
 
  Le imprese quotate in  borsa  o  comunque  con  capitale  investito
superiore a dieci miliardi di lire, determinato ai sensi dell'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.  902,
le  quali  realizzano  progetti  d'investimento  agevolati   con   le
disponibilita' del Fondo  per  la  ristrutturazione  e  riconversione
industriale, istituito con l'art. 3 della legge 12  agosto  1977,  n.
675, devono presentare al  C.I.P.I.,  per  il  tramite  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   a   decorrere
dall'esercizio successivo a quello durante il quale e' stata concessa
l'agevolazione, il proprio bilancio certificato da societa' aventi  i
requisiti  di  cui  all'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  marzo  1975,  n.  136,  all'uopo  autorizzate   dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa.