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LEGGE 1 agosto 1978, n. 448

Istituzione del premio di produzione per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed altri provvedimenti relativi al personale stesso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1985)
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Testo in vigore dal: 1-9-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato e' autorizzata a
corrispondere  al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di
qualifica  dirigenziale, a decorrere dal 10 gennaio 1978, un compenso
mensile  denominato  "premio  di produzione" al fine di accrescere la
produttivita' dell'Azienda.
  Il compenso di cui al precedente comma e' esteso agli incaricati ed
ai  loro  dipendenti  utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie
dello  Stato  per  l'espletamento di servizi in base agli articoli 26
della legge 30 dicembre 1959, n. 1236; 31 della legge 27 luglio 1967,
n. 668, e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747.