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LEGGE 2 agosto 1978, n. 439

Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 74/577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/1998)
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Testo in vigore dal: 31-8-1978
al: 12-10-1998
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La macellazione degli animali delle specie bovina, bufalina, equina
(cavalli, asini, muli e bardotti), suina, ovina e caprina deve essere
immediatamente  preceduta da misure atte ad assicurare lo stordimento
degli animali stessi.
  Per  stordimento  s'intende un procedimento effettuato per mezzo di
uno  strumento  meccanico,  dell'elettricita' o dell'anestesia con il
gas,  senza  ripercussioni  sulla  salubrita'  delle  carni  e  delle
frattaglie  e che, applicato ad un animale, provochi nel soggetto uno
stato  di  incoscienza  che persista fino alla macellazione, evitando
comunque ogni sofferenza inutile agli animali.