stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1978, n. 413

Concessione di amnistia e indulto.

nascondi
Testo in vigore dal: 5-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 79 della Costituzione;
  Vista  la  legge di delegazione per la concessione di amnistia e di
indulto del 3 agosto 1978, n. 405;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Amnistia

  E' concessa amnistia:
    a)  per  ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una
pena  detentiva  non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena
pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
    b)  per  ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una
pena  detentiva  non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una
pena  pecuniaria,  sola  o  congiunta  a  detta pena, se commesso dal
minore  degli  anni  diciotto  o  da  chi, al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto, ha superato gli anni settanta;
    c)  per  i  reati  previsti dall'art. 57 del codice penale (reati
commessi  col  mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o
dal  vicedirettore  responsabile,  quando  sia  noto  l'autore  della
pubblicazione;
    d) per il reato previsto dal primo comma dell'art. 334 del codice
penale   (sottrazione   o   danneggiamento   di   cose  sottoposte  a
pignoramento  o  a  sequestro)  se  il valore della cosa sottoposta a
pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuita';
    e)  per  i reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e
di  mancanza  alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8
settembre 1943 e il 9 maggio 1945.