stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1246

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 16-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n.  1058 e modificato con regio decreto 5
ottobre 1939 n. 1847, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Padova  e  convalidati  dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

  Art.  96 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
    chimica e tecnologia delle macromolecole;
    sintesi elettrochimiche;
    termodinamica dei processi irreversibili;
    scienza dei materiali;
    chimica e tecnologia degli elettroditi fusi;
    chimica e tecnologia dei metalli di transizione.
  Lo  stesso  elenco  e' modificato nel senso che gli insegnamenti di
chimica  dei  combustibili  e  propellenti  e di chimica applicata ai
materiali  mutano  rispettivamente  la  denominazione  in  quella  di
chimica dei combustibili e di chimica applicata.
  Nello stesso articolo l'ultimo comma e' modificato nel senso che al
n. 5) indirizzo petrolchimico deve leggersi:
    5) indirizzo petrolchimico.
  L'art.   101,   relativo   all'ordinamento   degli   studi  per  il
conseguimento della laurea in matematica, e' modificato nel senso che
i  paragrafi  che vanno dalla riga "indirizzo didattico" inclusa alla
riga  "indirizzo  applicativo" esclusa sono abrogati e sostituiti dai
seguenti:
    Indirizzo didattico:
      a) didattico;
      b) didattico logico.
  Nell'orientamento A) i corsi fondamentali obbligatori sono:
    3° Anno:
      matematiche elementari da un punto di vista superiore.
    4° Anno:
      matematiche complementari.
  Al   quarto   anno   sono   inoltre   prescritti  due  insegnamenti
complementari da scegliersi nel seguente elenco:
    1) astronomia;
    2) chimica generale (annuale);
    3) complementi di fisica generale (annuale);
    4) istituzioni di algebra superiore;
    5) istituzioni di fisica nucleare;
    6) logica matematica;
    7) pedagogia matematica;
    8) storia delle matematiche;
    9) struttura della materia.
  Uno  degli  insegnamenti  complementari  dovra' essere ad indirizzo
fisico.
  Nell'orientamento B) i corsi fondamentali obbligatori sono:
    3° Anno:
      istituzioni di logica matematica.
    4° Anno:
      matematiche complementari.
  Al   quarto   anno   sono  inoltre  prescritti  due  insegna  menti
complementari da scegliersi nel seguente elenco:
    1) algebra di Boole;
    2) algebra universale;
    3) chimica generale (annuale);
    4) filosofia della matematica;
    5) istituzioni di algebra superiore;
    6) logica matematica;
    7) logica modale;
    8) logiche non classiche;
    9) matematiche elementari da un punto di vista superiore;
    10) storia delle matematiche;
    11) struttura della materia;
    12) teoria degli insiemi;
    13) teoria dei modelli;
    14) teoria della ricorsivita';
    15) teoria delle categorie.
  Uno  degli  insegnamenti  complementari  dovra' essere ad indirizzo
fisico.
  L'art.  298,  relativo ai corsi della scuola di specializzazione in
chimica  analitica,  e'  modificato  nel  senso  che  sono aggiunti i
seguenti corsi semestrali:
    principi di strumentazione analitica;
    tecniche termometriche;
    chimica analitica clinica;
    chimica analitica dell'inquinamento ambientale;
    tecniche spettroscopiche.
  Dallo stesso elenco sono soppressi i seguenti corsi:
    tecniche ottiche;
    tecniche spettrofotometriche.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1978
  Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 335