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LEGGE 24 luglio 1978, n. 391

Modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare relativo alla domanda di amministrazione controllata.

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Testo in vigore dal: 13-8-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  187  del testo delle disposizioni sulla "Disciplina del
fallimento,    del    concordato   preventivo,   dell'amministrazione
controllata  e  della  liquidazione coatta amministrativa", approvato
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  187 - Domanda di ammissione alla procedura. - L'imprenditore
che  si  trova  in  temporanea  difficolta'  di  adempiere le proprie
obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3
del  primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilita'
di  risanare l'impresa, puo' chiedere al tribunale il controllo della
gestione  della  sua  impresa  e dell'amministrazione dei suoi beni a
tutela  degli  interessi dei creditori per un periodo non superiore a
due anni.
  La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161".