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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1242

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Ferrara,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951  e  modificato
con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25  luglio  1952,  e
successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Ferrara e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Ferrara,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Dopo l'art. 205 sono aggiunti i seguenti  nuovi  articoli  relativi
alla istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in  scienza  e
tecnologia cosmetiche presso la facolta' di farmacia. 
 
           SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE 
                  ANNESSE ALLA FACOLTA' DI FARMACIA 
 
                               Capo I 
 
    Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche 
 
  Art. 206. - E' istituita presso la facolta' di farmacia una  scuola
di specializzazione in  scienza  e  tecnologia  cosmetiche  con  sede
presso l'istituto di chimica farmaceutica dell'Universita'. 
  Il suo scopo e' di impartire lezioni di esercitazioni  pratiche  al
fine di fornire agli allievi  una  preparazione  completa  teorica  e
sperimentale nella scienza e nella tecnologia dei cosmetici. 
  Art. 207. - Il direttore della scuola e' nominato dalla facolta' di
farmacia tra i  docenti  della  facolta'  stessa.  Egli  presiede  il
consiglio della scuola che e' composto da tutti  gli  insegnanti  dei
vari corsi. 
  I docenti  sono  proposti  dal  direttore  e  sono  nominati  dalla
facolta'. 
  Art. 208. - La scuola rilascia un diploma  di  specializzazione  in
scienza e tecnologia cosmetiche. 
  La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma e' di
due anni. 
  Alla scuola possono essere iscritti 15 (quindici) allievi per anno.
  Qualora  il  numero  delle  domande  di  iscrizione  ecceda  quello
  fissato,  il  consiglio  della  scuola  procedera'  ad  una  scelta
  insindacabile in base ai titoli presentati. 
  Possono iscriversi i laureati in  farmacia,  chimica  e  tecnologia
farmaceutiche, chimica, chimica industriale e scienze biologiche. 
  Su proposta della facolta' di farmacia, udito  il  consiglio  della
scuola, il senato accademico puo' eventualmente ammettere alla scuola
candidati  che  presentino  diplomi  di  laurea  diversi  da   quelli
stabiliti. 
  Gli aspiranti debbono nei termini regolamentari presentare apposita
domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti
documenti e della quietanza del pagamento  di  tasse,  soprattasse  e
contributi relativi. 
  Art. 209. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      1) biologia e biochimica cellulare; 
      2) fisiologia applicata; 
      3) farmacologia e tossicologia cosmetica; 
      4) microbiologia applicata ed igiene; 
      5) chimica fisica applicata; 
      6) chimica prodotti cosmetici I; 
      7) tecnologia cosmetica I; 
      8) controllo chimica di qualita' I. 
    2° Anno: 
      1) chimica prodotti cosmetici II; 
      2) tecnologia e formulazione cosmetica II; 
      3) legislazione cosmetica e documentaristica; 
      4) impianti e macchinario cosmetico; 
      5) marketing, pubblicita' e psicocosmesi; 
      6) controllo chimico di qualita' II; 
      7) controllo microbiologico di qualita'. 
    Ad ogni  corso  corrispondera'  un  adeguato  numero  di  lezioni
teoriche ed esercitazioni pratiche che potranno essere svolte da piu'
docenti in relazione alla particolare necessita' di ciascun corso. 
  Oltre alle predette possono essere tenuti seminari e conferenze  di
aggiornamento nel campo della cosmetologia. 
  Gli iscritti sono obbligati alla frequenza  costante  ai  corsi  di
lezioni ed esercitazioni. 
  La frequenza viene comprovata  dall'attestazione  rilasciata  dagli
insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza e'
indispensabile ai fini della ammissione agli esami. 
  Art. 210. - Le tasse e soprattasse  per  l'iscrizione  alla  scuola
sono quelle stabilite per la facolta' di farmacia di cui  all'art.  7
della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. 
  I contributi a carico degli iscritti  saranno  fissati  annualmente
dal consiglio di amministrazione  dell'Universita'  su  proposta  del
consiglio della scuola e verranno resi noti ogni  anno  con  apposito
manifesto. 
  Art. 211. - La data di inizio e termine delle lezioni sono  fissate
dalla facolta', udito il consiglio  della  scuola,  in  dipendenza  a
ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi. 
  Art. 212. - Le commissioni per gli esami di profitto e  di  diploma
sono nominate dal preside di facolta' di  farmacia  su  proposta  del
direttore della scuola e sono composte, di norma, rispettivamente  di
tre e sette membri. 
  Gli esami di profitto e di diploma si sostengono di regola  in  due
sessioni in un periodo successivo alla conclusione di ciascun anno. 
  Gli  esami  di  profitto,  che  consistono  in  prove  teoriche   e
tecnico-pratiche si sostengono nelle  singole  materie  od  anche  in
gruppi di materie strettamente affini. 
  L'esame di diploma, al quale i candidati  potranno  essere  ammessi
dopo aver superato tutti gli  esami  di  profitto,  consiste  in  una
discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato  su  un
argomento  tecnico-scientifico  assegnato  allo  specializzando   dal
direttore della scuola. 
  Art. 213. - Al funzionamento della scuola  si  provvedera'  con  il
provento  delle  tasse,  soprattasse  e  contributi  da  parte  degli
iscritti. 
  La scuola potra' avvalersi anche di contributi provenienti da  enti
o industrie interessate allo  sviluppo  delle  conoscenze  in  questo
campo. 
  L'istituto di chimica farmaceutica mettera'  a  disposizione  della
scuola aule e locali per lezioni ed esercitazioni di laboratorio. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978 
  Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 306