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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1241

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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Testo in vigore dal: 13-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' di Pavia, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della
pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Gli  articoli  271,  272, 273 e 274, relativi all'ordinamento degli
studi  della  scuola  di perfezionamento in genetica, sono abrogati e
sostituiti  dai  seguenti  con lo spostamento della numerazione degli
articoli successivi.
  Scuola di perfezionamento in genetica
  Art. 271. - La scuola di perfezionamento in genetica ha lo scopo di
orientare  e  guidare  verso  l'attivita' scientifica nel campo della
genetica  i  laureati preparandoli a portare nell'insegnamento, nella
ricerca  e  nell'esercizio  professionale  i  metodi,  i concetti, le
conoscenze della genetica moderna e delle discipline affini quali, ad
esempio, la biometria e la biologia molecolare.
  Art.  272.  -  Il  funzionamento  della  scuola  e'  affidato  a un
consiglio  direttivo  di  tre  membri  nominato dalla facolta' per un
triennio.  Il  consiglio  della  scuola nomina un direttore il quale,
d'accordo  con  il  consiglio,  propone  anno per anno gli insegnanti
chiamati  a  tenere  i  corsi.  Gli  insegnanti  saranno scelti tra i
professori,  tra  gli  assistenti e anche tra persone di riconosciuta
competenza  dell'argomento.  Le  proposte  dovranno  essere approvate
dalla  facolta'.  Il  direttore  cura inoltre la organizzazione della
scuola e il regolare funzionamento dei corsi e degli esami.
  Art.  273.  -  Alla  scuola  di  perfezionamento  in  genetica sono
ammessi:  i  laureati  in scienze biologiche; in scienze naturali; in
medicina  e  chirurgia; in medicina veterinaria; in scienze agrarie e
in   scienze  forestali;  in  chimica;  in  farmacia;  in  chimica  e
tecnologia  farmaceutica;  in  matematica; in fisica; in matematica e
fisica.
  La durata del corso e' di tre anni.
  Art.  274.  - I corsi di insegnamento impartiti nei tre anni sono i
seguenti,  essi  sono  impartiti  e  devono essere seguiti secondo il
seguente schema, anno per anno:
    1° Anno:
      metodologia scientifica e genetica;
      genetica molecolare.
    2° Anno:
      genetica di popolazioni;
      genetica e citogenetica umane.
    3° Anno:
      genetica dei microorganismi;
      genetica matematica.
  Art.  275.  -  Per  ottenere  il  diploma  i  candidati devono aver
frequentato  e  superato  gli esami previsti dal piano di studio, che
dovra'  consistere  in  almeno  sei  corsi, equivalenti ciascuno (per
numero  di  lezioni  ed  esercitazioni),  ad  un  corso universitario
annuale.  I  candidati dovranno inoltre frequentare un laboratorio di
ricerca,  scelto  d'accordo con il consiglio della scuola e svolgervi
un  lavoro  che  costituisca  un  contributo  scientifico  originale.
L'esame  di  diploma  consiste nella discussione di una dissertazione
scritta sul lavoro di ricerca svolto dal candidato.
  Art.  276. - Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate
dal  consiglio  della  scuola  e sono costituite dal professore della
materia  e  da  altri due insegnanti della scuola. La commissione per
l'esame  di  diploma,  pure  nominata  dal  consiglio,  e' formata da
quattro  membri  scelti  tra  gli  insegnanti  della  scuola  e da un
contro-relatore   nella   persona   di  un  competente  del  soggetto
particolare  della  dissertazione,  il  quale  puo'  essere  anche un
professore di un'altra Universita'.
  Art.  277.  -  Gli  iscritti  alla  scuola  sono tenuti a pagare le
medesime  tasse,  soprattasse  e  contributi generali stabiliti dalle
vigenti  disposizioni  di  legge  per gli studenti della facolta'. La
tassa  di  diploma  e' fissata in L. 6.000, a norma dell'art. 7 della
legge  18  dicembre  1951,  n.  1551. La misura del contributo per le
esercitazioni  durante  il corso degli studi e' fissato dal consiglio
di  amministrazione,  su  proposta  del  senato  accademico, udita la
facolta'  di  scienze matematiche, fisiche e naturali ed il consiglio
direttivo della scuola.
  Dopo  l'art.  300,  e  con  lo  spostamento della numerazione degli
articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
alla  istituzione  della  scuola di specializzazione in conservazione
della  natura  e  pianificazione ecologica territoriale, annessa alla
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
  Scuola   di   specializzazione  in  conservazione  della  natura  e
pianificazione ecologia territoriale
  Art. 301. - E' istituita presso la facolta' di scienze matematiche,
fisiche   e   naturali   dell'Universita'   di  Pavia  la  scuola  di
specializzazione  in  conservazione  della  natura  e  pianificazione
ecologica territoriale. La durata degli studi e' di due anni.
  Art.  302.  -  E'  direttore della scuola un professore ordinario o
straordinario  nelle  discipline naturalistiche afferenti ai problemi
dell'ambiente   e   della   sua  tutela  della  facolta'  di  scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pavia.
  Il funzionamento della scuola e' affidato ad un consiglio direttivo
formato dal direttore e da altri due membri nominati ogni quadriennio
dalla facolta'.
  I  docenti  per  singoli  corsi  verranno  scelti  su  proposta del
consiglio  direttivo,  tra  i professori ufficiali o gli assistenti o
anche  tra  persone  italiane  e  straniere,  non  appartenenti  alla
facolta', ma di riconosciuta e documentata competenza specifica. Tale
scelta  verra'  operata  dalla  facolta'  in  conformita'  alle norme
vigenti.
  Art. 303. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati
in  scienze naturali, scienze geologiche, scienze biologiche, scienze
agrarie  e  scienze  forestali,  chimica,  architettura,  ingegneria,
geografia,  medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze della
produzione animale.
  Art.  304.  - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola durante i due
anni sono i seguenti:
    1° Anno:
      1)   conservazione  della  natura  ed  economia  delle  risorse
naturali;
      2)   fattori   geomorfologici,   idrografici   e  climatologici
dell'ambiente;
      3)   floristica   e   tipologia   ecologico-strutturale   della
vegetazione;
      4) faunistica ed ecologia animale;
      5)   fattori  socio-economici  culturali  della  pianificazione
territoriale;
      6)  legislazione  comparata  della conservazione della natura e
della pianificazione ecologica territoriale.
    2° Anno:
      7)  rilevamento fitosociologico per la pianificazione ecologica
territoriale;
      8)   sistemazione   e   difesa   del   suolo;  conservazione  e
sistemazione della copertura vegetale;
      9) conservazione e gestione delle risorse animali;
      10)   urbanistica   e   pianificazione  territoriale  ecologica
integrata.
    Tutti   i   corsi   comprendono   anche   una  parte  pratica  di
esercitazioni con escursioni.
  In  aggiunta  ai corsi potranno essere tenuti seminari su argomenti
di particolare interesse ed eventuali periodi di studio in altre sedi
italiane  o  all'estero.  Inoltre potranno essere variati in numero e
contenuto  i corsi sopra elencati tenuto conto della evoluzione degli
interessi e delle conoscenze.
  Gli  esami  annuali  saranno  sostenuti  davanti  a una commissione
formata da tre docenti della scuola.
  La  scuola  rilascia un diploma di specializzazione per ottenere il
quale  i  candidati,  dopo  aver  sostenuto tutti gli esami, dovranno
presentare   e   discutere  una  dissertazione  scritta  a  carattere
sperimentale originale.
  La   discussione   sara'   sostenuta  davanti  ad  una  commissione
presieduta  dal  direttore  della  scuola e composta dai titolari dei
corsi. La discussione della dissertazione e' pubblica.
  Art.  305.  -  Gli  iscritti  alla  scuola di specializzazione sono
tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse, e contributi generali
stabiliti  dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della
facolta'.   L'ammontare   della   tassa  per  la  preparazione  della
dissertazione scritta e' stabilito in L. 200.000.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978
  Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 302