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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1240

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n.  1058 e modificato con regio decreto 5
ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Padova  e  convalidati  dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    L'art.  384,  relativo  all'ordinamento  della scuola speciale di
colpocitologia,  e'  modificato  nel  senso  che  il  terzo,  nono  e
tredicesimo  comma  relativi  rispettivamente ai titoli di ammissione
alla   scuola,   alla   direzione  della  medesima  ed  alle  materie
d'insegnamento sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

    Il  titolo di studio richiesto per l'ammissione alla scuola e' il
diploma di scuola media superiore.
  Il  direttore della scuola e' il direttore dell'istituto di clinica
ostetrica e ginecologica o un docente del medesimo istituto che abbia
particolare competenza in materia e che ne sia cultore.
  Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      fisica;
      chimica e biochimica;
      biologia (con particolare riguardo alla citologia generale);
      anatomia,  istologia e fisiologia umana normale con particolare
riguardo all'apparato genitale femminile;
      nozioni di patologia generale;
      nozioni di microbiologia;
      tecnica citologica e colposcopica.
    2° Anno:
      anatomia ed istologia patologica umana con particolare riguardo
all'apparato genitale femminile;
      citologia normale e patologica dell'apparato genitale femminile
compresa la mammella;
      colposcopia;
      tecnica istologica ed istochimica;
      tecnica fotografica e microfotografica.

  Il  presente decreto, minuto del sigillo dello Stato, sara' inserto
della  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978
  Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 310