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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1239

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato  con  regio
decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Milano  e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Milano,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    L'art. 148, relativo all'elenco delle scuole di  specializzazione
annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel modo
seguente: 
      la scuola di specializzazione in chirurgia  dell'infanzia  muta
la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia
pediatrica; 
      la  scuola  di   specializzazione   in   oculistica   muta   la
denominazione  in   quella   di   scuola   di   specializzazione   in
oftalmologia. 
    Gli articoli 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188  e  189,  relativi
alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia  che  muta
la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia
pediatrica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 
 
    Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica 
  Art. 182. - La scuola di specializzazione in  chirurgia  pediatrica
ha sede presso una cattedra di materie chirurgiche  e  conferisce  il
diploma di specialista in chirurgia pediatrica. 
  La direzione della scuola e' affidata  al  professore  di  ruolo  o
fuori  ruolo  della  stessa  materia  della  specializzazione  o,  in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Art. 183. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma  di  abilitazione  allo  esercizio  professionale  rilasciato
dall'autorita' competente. 
  La  durata  del  corso  di  studi  e'  di  cinque  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni. 
  Art. 184. - Il numero massimo degli allievi e' di  10  (dieci)  per
anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti  per  l'intero
corso di studi. 
  Art. 185. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Art. 186. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      embriologia e genetica delle malformazioni congenite; 
      anatomia patologica generale (biennale) I; 
      diagnostica radiologica e nucleare generale; 
      anestesiologia; 
      clinica pediatrica (biennale) I; 
      patologia e clinica chirurgica generale (biennale) I. 
    2° Anno: 
      patologia e clinica chirurgica generale (biennale) II; 
      rianimazione e terapia intensiva (biennale) I; 
      anatomia patologica generale (biennale) II; 
      diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili; 
      clinica pediatrica (biennale) II. 
    3° Anno: 
      patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) I; 
      endocrinologia pediatrica; 
      tecnica chirurgica generale; 
      rianimazione e terapia intensiva (biennale) II; 
      chirurgia neonatale. 
    4° Anno: 
      patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) II; 
      neurochirurgia pediatrica; 
      tecnica chirurgica pediatrica; 
      ortopedia pediatrica; 
      chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica. 
    5° Anno: 
      patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) III; 
      otorinolaringoiatria pediatrica; 
      cardiochirurgia pediatrica; 
      urologia pediatrica. 
  Art. 187.  -  La  frequenza  alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni
pratiche  e'  obbligatoria.  Gli  allievi  che  non   conseguono   le
attestazioni di frequenza sul relativo libretto non  potranno  essere
ammessi a sostenere le prove di esame. 
  Art. 188. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi
agli anni di corso successivi, devono superare le prove d'esame sulle
materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte
in corsi pluriennali il cui esame sara' sostenuto alla fine dei corsi
medesimi. 
  Art. 189.- Al termine del corso di studio per il conseguimento  del
diploma  di  specialista  in  chirurgia  pediatrica  gli  interessati
dovranno superare l'esame di diploma consistente nella  dissertazione
scritta di un argomento attinente alla specializzazione. 
  L'art. 217, relativo alla scuola di  specializzazione  in  medicina
del lavoro, e' abrogato e sostituito dal seguente: 
 
  Scuola di specializzazione in medicina del lavoro 
  Art. 217. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha
sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma
di specializzazione in medicina del lavoro. 
  La direzione della scuola e' affidata  al  professore  di  ruolo  o
fuori  ruolo  della  stessa  materia  della  specializzazione  o,  in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e  chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di
abilitazione all'esercizio  professionale  rilasciato  dall'autorita'
competente. 
  La durata  del  corso  di  studi  e'  di  quattro  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazione. 
  Il numero massimo degli allievi e' di quaranta per anno di corso  e
complessivamente di centosessanta  iscritti  per  l'intero  corso  di
studi. 
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      1) igiene del lavoro (I corso); 
      2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso); 
      3) tecnologia industriale; 
      4) statistica medica e biometria; 
      5) tecniche di laboratorio. 
    2° Anno: 
      1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (I corso); 
      2) igiene del lavoro (II corso); 
      3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso); 
      4) psicologia del lavoro; 
      5) tossicologia industriale. 
    3° Anno: 
      1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (II corso); 
      2) prevenzione degli infortuni e delle malattie  da  lavoro  (I
corso); 
      3) epidemiologia delle malattie da lavoro; 
      4) radiobiologia e radioprotezione; 
      5) dermatologia professionale. 
    4° Anno: 
      1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (III corso); 
      2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da  lavoro  (II
corso); 
      3) pronto soccorso; 
      4) medicina legale e delle assicurazioni; 
      5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro. 
    Gli esami delle discipline svolte in corsi  pluriennali  verranno
sostenuti alla fine dell'ultimo corso. 
  La  frequenza  alle  lezioni  e  alle  esercitazioni  pratiche   e'
obbligatoria. 
  Gli allievi che non conseguono le  attestazioni  di  frequenza  sul
relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di
esame. 
  Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi  agli  anni
di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle  materie
impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame
sara' sostenuto alla fine del biennio o del triennio. 
  Al termine del corso di studi per il conseguimento del  diploma  di
specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare
l'esame di diploma consistente  nella  dissertazione  scritta  su  un
argomento attinente alla specializzazione. 
  L'art. 218, relativo alla scuola di  specializzazione  in  medicina
dello sport, e' abrogato e sostituito dal seguente: 
 
  Scuola di specializzazione in medicina dello sport 
  Art. 218. - La scuola di specializzazione in medicina  dello  sport
dell'Universita' degli studi di Milano si propone: 
    a) di  valorizzare  e  approfondire  gli  studi  biologici  e  di
medicina applicata nel campo delle attivita' sportive, formative e di
competizione, e della educazione fisica; 
    b) di preparare adeguatamente sotto  l'aspetto  teorico  e  della
applicazione pratica i medici che intendono dedicarsi alle  attivita'
attinenti a  questa  particolare  branca  della  medicina  applicata,
conferendo ad essi il diploma di specialista in medicina dello sport. 
  Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola e'  la  laurea  in
medicina e chirurgia. 
  Il  corso  di  studi  ha  durata  di  tre   anni,   con   frequenza
obbligatoria; esso ha la sua  sede  ufficiale  presso  l'istituto  di
fisiologia  umana.  Gli  insegnamenti  clinici  e  specialistici   si
svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici. 
  Il  numero  massimo  degli  allievi  sara'  di  venti  per  anno  e
complessivamente di sessanta per l'intero corso. 
  L'ammissione ai corsi avviene  per  titoli.  Nel  caso  di  domande
eccedenti il numero dei posti disponibili la selezione dei  candidati
avverra' in base ai risultati di un esame di ammissione. 
  Non sono previste abbreviazioni di corso. 
  La direzione del corso e' affidata al  direttore  dell'istituto  di
fisiologia umana. 
  L'ordine degli studi e' il seguente: 
    1° Anno: 
      1) anatomia dell'apparato locomotore; 
      2) fisiologia dell'apparato locomotore; 
      3) biochimica ed energetica muscolare; 
      4) antropometria e auxologia: 
      5) psicologia applicata allo sport; 
      6) storia dell'educazione fisica e dello sport; 
      7)   sistematica   delle   attivita'   sportivo-agonistiche   e
regolamenti sportivi. 
    2° Anno: 
      1) fisiologia dell'esercizio fisico; 
      2) biomeccanica dell'esercizio fisico; 
      3) metodologia dell'allenamento sportivo; 
      4) scienza della nutrizione applicata all'attivita' sportiva; 
      5) fisiopatologia degli sport e semeiotica medicosportiva I; 
      6) farmacologia e tossicologia del doping; 
      7)  igiene  e  medicina  preventiva   applicata   all'attivita'
sportiva; 
      8) traumatologia degli sport. 
    3° Anno: 
      1) fisiologia applicata agli sport; 
      2) valutazione funzionale dello sportivo; 
      3) fisiopatologia degli sport e semeiotica medicosportiva II; 
      4) fisioterapia e rieducazione funzionale; 
      5) rianimazione e pronto soccorso; 
      6) medicina legale e infortunistica legata agli sport; 
      7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari. 
  La  scuola  svolgera'  brevi  corsi  integrativi  di  conferenze  o
seminari sopra argomenti e discipline che saranno  stabiliti  secondo
le possibilita' contingenti, da consiglio dei docenti  della  scuola.
Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo. 
  Alla fine di ogni anno di  corso  gli  allievi  dovranno  sostenere
l'esame di profitto nelle materie di insegnamento, previste per  ogni
anno di corso e articolato in un unico gruppo. 
  L'iscrizione agli anni successivi e' subordinata al superamento  di
tutti gli esami annuali. 
  Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove  di  esame
del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una
dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in  ogni  altro
caso approvato dal direttore della scuola. 
  La scuola di specializzazione in oculistica  di  cui  all'art.  242
muta la denominazione in quella  di  scuola  di  specializzazione  in
oftalmologia. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978 
  Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 304