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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1237

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio
decreto  7  ottobre  1926,  n. 2054 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Genova  e  convalidati  dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Art.  155  -  all'elenco delle scuole di specializzazione annesse
alla  facolta'  di  medicina  e  chirurgia sono apportate le seguenti
modifiche:
      la  scuola di specializzazione in chirurgia (prima scuola) muta
la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia
generale (prima scuola);
      la  scuola  di  specializzazione  in chirurgia (seconda scuola)
muta  la  denominazione  in  quella  di scuola di specializzazione in
chirurgia generale (seconda scuola);
      la  scuola  di  specializzazione  in clinica oculistica muta la
denominazione   in   quella   di   scuola   di   specializzazione  in
oftalmologia.
    Gli  articoli  182,  183,  184  e  187,  relativi  alla scuola di
specializzazione  in  clinica oculistica che muta la denominazione in
quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, sono abrogati e
sostituiti dai seguenti:

    Scuola di specializzazione in oftalmologia
  Art. 182. - Presso l'istituto di clinica oculistica e' istituita la
scuola  di  specializzazione  in  oftalmologia,  che  ha  lo scopo di
conferire la necessaria competenza a coloro che vogliano specialmente
dedicarsi a questa branca della medicina.
  Art. 183. - Il corso ha la durata di quattro anni.
  Art.  184.  -  Il  numero  degli allievi che possono essere accolti
nella scuola viene fissato in numero massimo di ventiquattro.
  Art.  187. - L'esame di diploma consiste nella presentazione di una
tesi  di  specializzazione scritta su argomento di clinica oculistica
preventivamente assegnato dalla direzione della scuola, nel sostenere
la relativa discussione ed in una prova pratica sull'ammalato.
  Gli   articoli   186  e  188,  relativi  alla  suddetta  scuola  in
oftalmologia,  sono  soppressi  con  il conseguente spostamento della
numerazione degli articoli successivi.
  Gli   articoli   244,   245   e   250,   relativi  alla  scuola  di
specializzazione   in   chirurgia   (prima   scuola)   che   muta  la
denominazione  in  quella  di scuola di specializzazione in chirurgia
generale (prima scuola), sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

  Scuola di specializzazione in chirurgia generale (prima scuola)
  Art.  244.  -  Presso  la cattedra di clinica chirurgica generale e
terapia  chirurgica (B) e' istituita la scuola di specializzazione in
chirurgia generale (prima scuola).
  Direttore  della scuola e' il professore titolare della cattedra di
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (B).
  Art.  245.  -  Gli  anni necessari per il conseguimento del diploma
sono cinque.
  Il  numero massimo complessivo degli iscritti e' di quarantatre per
tutti i cinque anni di corso.
  Art.  250.  -  Il  direttore  e  gli  insegnanti  della  scuola  si
accerteranno,  durante  l'anno accademico, dell'operosita' scolastica
degli   allievi,  con  frequenti  interrogazioni  e  vigilando  sulle
esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.
  Alla fine del corso l'allievo dovra' sostenere un esame generale di
profitto.
  Gli  articoli  247,  248  e  249,  relativi alla suddetta scuola in
chirurgia  generale (prima scuola), sono soppressi con il conseguente
spostamento della numerazione degli articoli successivi.
  Gli articoli 341 e 343, relativi alla scuola di specializzazione in
psichiatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

  Scuola di specializzazione in psichiatria
  Art.  341.  - Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e
mentali e' istituita la scuola di specializzazione in psichiatria, la
quale  ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica
ai  laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il
diploma di specializzazione in psichiatria. La scuola ha la durata di
anni quattro.
  Art. 343. - Il numero massimo di iscritti e' fissato in venticinque
per i complessivi quattro anni di corso.
  Gli   articoli   344  e  345,  relativi  alla  suddetta  scuola  di
specializzazione  in  psichiatria,  sono soppressi con il conseguente
spostamento della numerazione degli articoli successivi.
  Gli articoli 383 e 388, relativi alla scuola di specializzazione in
chirurgia  (seconda  scuola)  che  muta la denominazione in quella di
scuola  di  specializzazione  in chirurgia generale (seconda scuola),
sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

  Scuola di specializzazione in chirurgia generale (seconda scuola)
  Art.  383.  -  Presso  la cattedra di clinica chirurgica generale e
terapia  chirurgica (R) e' istituita la scuola di specializzazione in
chirurgia generale (seconda scuola).
  Direttore  della scuola e' il professore titolare della cattedra di
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (R).
  Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.
  Il  numero complessivo degli iscritti e' di trentasette per tutti i
cinque anni di corso.
  Art.  388.  -  Il  direttore  e  gli  insegnanti  della  scuola  si
accerteranno,  durante  l'anno accademico, dell'operosita' scolastica
degli   allievi   con  frequenti  interrogazioni  e  vigilando  sulle
esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.
  Alla fine del corso l'allievo dovra' sostenere un esame generale di
profitto.
  Gli  articoli  385,  386  e  387,  relativi alla suddetta scuola di
specializzazione   in   chirurgia  generale  (seconda  scuola),  sono
soppressi  con  il  conseguente  spostamento  della numerazione degli
articoli successivi.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978
  Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 305