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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1228

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato  con  regio
decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e  modificato  con  regio  decreto  5
ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Padova  e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Padova,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    L'art. 385, relativo alle scuole di specializzazione in  medicina
e chirurgia, e' modificato nel senso che l'ordinamento  della  scuola
di specializzazione in medicina del lavoro e' abrogato  e  sostituito
dal seguente: 
 
    Scuola di specializzazione in medicina del lavoro 
 
  La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso
l'istituto  di  medicina  del  lavoro  e  conferisce  il  diploma  di
specialista in medicina del lavoro. 
  La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo  della
stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di
ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola
i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto,  almeno  all'inizio
del corso, il possesso  del  diploma  di  abilitazione  all'esercizio
professionale rilasciato dall'autorita' competente. 
  La durata  del  corso  di  studi  e'  di  quattro  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazione. 
  Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso e,
complessivamente, di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. 
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      igiene del lavoro (I corso); 
      fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso); 
      tecnologia industriale; 
      statistica medica e biometria; 
      tecniche di laboratorio. 
    2° Anno: 
      patologia e clinica delle malattie del lavoro (I corso); 
      igiene del lavoro (II corso); 
      fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso); 
      psicologia del lavoro; 
      tossicologia industriale 
    3° Anno: 
        patologia e clinica delle malattie del lavoro (II corso); 
        prevenzione degli infortuni e delle malattie  del  lavoro  (I
corso); 
        epidemiologia delle malattie del lavoro; 
        radiobiologia e radioprotezione; 
        dermatologia professionale. 
      4° Anno: 
        patologia e clinica delle malattie del lavoro (III corso); 
        prevenzione degli infortuni e delle malattie del  lavoro  (II
corso); 
        pronto soccorso; 
        medicina legale e delle assicurazioni; 
        organizzazione dei servizi di medicina e igiene de lavoro. 
      Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno
sostenuti alla fine dell'ultimo corso. 
    La frequenza alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni  pratiche  e'
obbligatoria. 
  Gli allievi che non conseguono le  attestazioni  di  frequenza  sul
relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di
esame. 
  Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli  anni
di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle  materie
impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame
sara' sostenuto alla fine del biennio o del triennio. Al termine  del
corso di studi per il conseguimento del  diploma  di  specialista  in
medicina del lavoro gli  interessati  dovranno  superare  l'esame  di
diploma  consistente  nella  dissertazione   scritta   su   argomento
attinente alla specializzazione. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977 
 
                                LEONE 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978 
  Registro n. 67 istruzione, foglio n. 359