stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1227

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 1-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Vedute   le  proposte  di  modifiche  di  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Bologna  e  convalidati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    L'art. 497, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione
in  chirurgia  che  muta  la  denominazione  in  quella  di scuola di
specializzazione  in chirurgia generale, e' abrogato e sostituito dal
seguente:
    "Presso  la  facolta'  di  medicina  e  chirurgia e' istituita la
scuola  di  specializzazione  in chirurgia generale che conferisce il
diploma di specialista in chirurgia generale".
  L'art.  529,  terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione
in puericultura, e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "L'ammissione alla scuola viene effettuata per titoli ed esami, non
possono  essere  ammessi  piu'  di  ventiquattro allievi per l'intero
corso degli studi".
  Art.  622  -  i  primi  tre  commi sono modificati nel senso che la
denominazione  della scuola di specializzazione in ematologia clinica
e  di laboratorio e' cambiata in quella di scuola di specializzazione
in ematologia generale.
  Nello  stesso art. 622 il quinto ed il sesto comma sono soppressi e
sostituiti dal seguente:
  "Non sono concesse abbreviazioni di corso".
  Nello  stesso art. 622 l'ultimo comma e' soppresso e sostituito dal
seguente:
  "L'ammissione  alla  scuola  e'  riservata a coloro i quali sono in
possesso della laurea in medicina e chirurgia.
  L'ammissione  alla  scuola  e'  condizionata  al superamento di una
prova  preliminare  di cultura. Qualora il numero degli aspiranti sia
superiore  al  numero  dei  posti  disponibili, per l'accettazione si
potra' tener conto degli eventuali titoli".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978
  Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 361