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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1225

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 01/05/2024
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Testo in vigore dal: 30-7-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con  regio  decreto  7  ottobre  1926, n. 2054 e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Genova  e  convalidati  dal Consiglio superiore
della Pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Il   primo   comma   dell'art.   85,  concernente  le  norme  per
l'ammissione  all'esame  di  laurea  per i corsi di scienze naturali,
scienze biologiche, scienze geologiche, chimica e chimica industriale
e' abrogato e sostituito con il seguente:
  Art.  85.  -  L'esame  di  laurea per i corsi di scienze naturali e
geologiche  consiste nella discussione di una dissertazione scritta e
di   una  tesi  orale  svolte  dal  candidato  in  temi  relativi  ad
insegnamenti  fondamentali  e  complementari  propri della laurea cui
egli  aspira.  L'argomento  della tesi orale deve riferirsi a materia
diversa da quella in cui e' stata compilata la dissertazione scritta.
L'esame  di  laurea  per  i  corsi  di chimica, chimica industriale e
scienze  biologiche  consiste  nella discussione di una dissertazione
scritta  svolta  dal  candidato  in  tema  relativo  ad  insegnamento
fondamentale o complementare propri della laurea cui egli aspira.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978
  Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 356