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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1217

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-7-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n.  1098 e modificato con regio decreto 5
ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Cagliari  e convalidati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Cagliari, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  L'art.  56,  relativo  alla  propedeuticita' del corso di laurea in
medicina  e  chirurgia,  e'  modificato  nel senso che all'undicesimo
comma, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, le parole: "di
clinica delle malattie nervose e mentali" sono soppresse.
  Dopo  l'undicesimo  comma  dello  stesso  articolo  sono inseriti i
seguenti nuovi commi:

  L'esame  di  patologia  speciale  medica e metodologia clinica deve
precedere quello di clinica neurologica.
  Gli esami di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e
di  anatomia  ed  istologia  patologica  devono  precedere  quello di
clinica psichiatrica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978
  Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 348