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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1978, n. 352

Norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1978, n. 467 (in G.U. 22/08/1978, n.233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1983)
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Testo in vigore dal: 23-8-1978
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta   la   necessita'   e   l'urgenza  di  emanare  norme  per
l'attuazione  del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il
completamento del casellario dei pensionati;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di  concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

                       Matricola di iscrizione
  Nelle  denunce  dei  contributi dovuti all'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  il  datore  di  lavoro  e' tenuto ad indicare il
numero  di  codice  fiscale  e, se iscritto alla camera di commercio,
industria,  artigianato  ed agricoltura, anche il numero di matricola
relativo a tale iscrizione.
  Il  datore  di  lavoro,  nelle  denunce di cui al precedente comma,
deve,  altresi',  indicare  il  numero di matricola distintamente per
ogni  posizione  assicurativa  instaurata  presso  gli  enti  gestori
dell'assicurazione  contro le malattie, gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
  L'indicazione  dei  numeri  del  codice  fiscale  e  dei  numeri di
matricola  di  cui  ai  commi precedenti, e' effettuata nelle denunce
presentate  nel  mese  di  ottobre  1978, ovvero all'atto della prima
denuncia  immediatamente  successiva  alle  attribuzioni  dei  numeri
predetti,  qualora le attribuzioni medesime avvengano dopo il mese di
settembre 1978.
  In  caso di ((mancata, infedele o incompleta)) indicazione dei dati
previsti  nel  presente  articolo,  il  datore di lavoro e' tenuto al
pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma
di  L.  ((50.000)),  a  titolo  di  sanzione amministrativa, per ogni
lavoratore occupato.
  Le  camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono
tenute  a fornire agli enti previdenziali interessati i dati relativi
all'iscrizione,  alle variazioni, alla sospensione ed alla cessazione
di attivita' delle imprese.