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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. 1211

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-7-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' di Pavia, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2130 e modificato con regio decreto n.
2229 del 13 ottobre 1927, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della
pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  L'art.  123, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia,
che muta la denominazione in chirurgia generale, e' cosi' modificato:
  "La  scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il
diploma di specializzazione in chirurgia generale. Gli anni necessari
per il conseguimento del diploma sono cinque".
  L'art.  135,  relativo  alla  scuola di specializzazione in clinica
oculistica,  che  muta  la  denominazione  in  oftalmologia, e' cosi'
modificato:
  "Il   corso   degli  studi  nella  scuola  di  specializzazione  in
oftalmologia  e' di quattro anni. Il numero totale degli iscritti per
i  quattro  anni  calcolato  sui letti della clinica e' di venti o al
massimo trentacinque specializzandi".
  Il   primo   comma   dell'art.   149   relativo   alla   scuola  di
specializzazione      in     otorinolaringoiatria     e     patologia
cervico-facciale,   che   muta   la   denominazione   in   scuola  di
specializzazione in otorinolaringoiatria, e' cosi' modificato:
  "La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria ha la durata
di tre anni".
  La  scuola  di  specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria
muta la propria denominazione in odontostomatologia.
  Il   primo   comma   dell'art.   246   relativo   alla   scuola  di
specializzazione  in  ematologia clinica e di laboratorio che muta la
propria  denominazione  in ematologia generale e' modificato nel modo
seguente:
  "La  sede  della  scuola di specializzazione in ematologia generale
sara'  un  istituto  universitario  di  medicina  generale  (cioe' di
clinica medica o di patologia speciale medica o di semeiotica medica)
od anche un eventuale istituto universitario di ematologia".
  Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
chirurgia  della mano e della scuola di specializzazione in chirurgia
sperimentale e microchirurgia.

         Scuola di specializzazione in chirurgia della mano

  Art.  271.  - La scuola di specializzazione in chirurgia della mano
ha  sede  presso  l'istituto  di  clinica  ortopedica e conferisce il
diploma di specialista in chirurgia della mano.
  Art. 272. - Il direttore della scuola e' il direttore dell'istituto
di  clinica ortopedica e traumatologica dell'Universita' di Pavia. La
scuola  e' sotto la vigilanza della facolta' di medicina e chirurgia.
Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa,
approvati  dalla  facolta'  di  medicina  e  chirurgia e nominati dal
rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i
liberi  docenti,  tra  gli  aiuti  e gli assistenti della facolta' di
medicina e chirurgia o di altra facolta' dell'Ateneo o tra persone di
riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.
  Art.  273  -  Il  corso  ha  la  durata di tre anni. Possono essere
ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
  Art.  274. - Il numero dei posti disponibili e' di quattro per ogni
anno.
  Art.  275.  - La frequenza e' obbligatoria nell'istituto sede della
scuola per un periodo di nove mesi per ogni anno accademico.
  Art. 276. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:
    1° Anno:
      clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale; 1° anno);
      traumatologia dell'arto superiore (biennale; 1° anno);
      chirurgia plastica ricostruttiva (biennale; 1° anno);
      anatomia funzionale della mano;
      anatomia chirurgica dell'arto superiore;
      anatomia e istologia patologica;
      radiodiagnostica dell'arto superiore e nozioni di radioterapia;
      anestesiologia e rianimazione.
    2° Anno:
      clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale; 2° anno);
      traumatologia dell'arto superiore (biennale; 2° anno);
      chirurgia plastica ricostruttiva (biennale; 2° anno);
      tecniche di chirurgia tendinea;
      tecniche di chirurgia osteo-articolare;
      chirurgia vascolare dell'arto superiore.
    3° Anno:
      semeiotica e clinica neurologica dell'arto superiore;
      elettrodiagnostica ed elettromiografia;
      fisiochinesiterapia;
      microchirurgia dei nervi periferici;
      clinica dermatologica;
      nozioni di medicina legale;
      nozioni di psicologia;
      protesi sostitutiva nelle amputazioni dell'arto superiore.
  Art.  277.  -  L'allievo  del  primo  anno,  per  essere ammesso al
secondo, deve aver superato tutti gli esami del primo anno.
  L'allievo  del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve aver
superato  i  tre  esami  biennali e tutti gli altri esami del secondo
anno.
  Per  l'ammissione all'esame di diploma il candidato deve presentare
una dissertazione scritta su un argomento della specialita'.
  Art.  278. - Alle spese occorrenti al funzionamento della scuola si
provvede   con   fondi  rappresentati  da  introiti  delle  tasse  di
iscrizione  e  di  laboratorio, le stesse che la legge stabilisce per
gli  studenti  della facolta' di medicina e chirurgia, oltre la tassa
di diploma:

    tassa annuale di immatricolazione (da versare una sola volta). L.
5.000
    tassa annuale di profitto (da versare in due rate) . . L. 186.000
    contributi di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
    libretto e tessera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000

  La  misura  dei contributi per le esercitazioni pratiche di cui gli
iscritti  usufruiscono  e  per  le  altre  prestazioni  da effettuare
durante  il corso di studi, e' fissata anno per anno dal consiglio di
amministrazione  su  proposta  della facolta' di medicina e chirurgia
(articolo  122,  sez.  2a,  titolo  XI dello statuto dell'Universita'
degli studi di Pavia).

Scuola di specializzazione in chirurgia sperimentale e microchirurgia

  Art.   279.   -  La  scuola  di  specializzazione  in  chirurgia  e
microchirurgia  ha  la  durata di tre anni e conferisce il diploma di
specialista in tale materia.
  Essa  ha per scopo di impartire un insegnamento specialistico sulle
tecniche   della   chirurgia   sperimentale  e  della  microchirurgia
applicata   alla  chirurgia  generale,  di  curare  l'approfondimento
dottrinario  sugli  argomenti  della  chirurgia  clinica che non sono
completamente  risolti  nell'applicazione  pratica  e  di fornire una
preparazione  scientifico e tecnico-pratica su metodiche terapeutiche
d'avanguardia  non  ancora  di  comune  impiego nel trattamento delle
malattie  chirurgiche. La scuola dispone delle attrezzature cliniche,
scientifiche   e   didattiche  dell'istituto  di  patologia  speciale
chirurgica  e  propedeutica  clinica  e  del laboratorio di chirurgia
sperimentale ad esso annesso.
  Art.  280.  -  Alla  scuola  possono  essere  ammessi i laureati in
medicina e chirurgia per un numero complessivo di trenta iscritti. La
selezione  dei  candidati avviene per mezzo di un concorso per titoli
ed  esami, da espletarsi entro il mese di dicembre. In nessun caso e'
consentita  l'abbreviazione  di  durata del corso. E' obbligatoria la
frequenza  alle  lezioni,  esercitazioni  e  ad  ogni altra attivita'
pratica   o   didattica   realizzata   nell'ambito  della  scuola  di
specializzazione. Gli iscritti devono inoltre presentare un internato
sotto  forma  di  servizio  continuativo  per  non  meno di nove mesi
all'anno  negli ambienti di diagnosi e cura e nel laboratorio, con lo
orario stabilito per gli assistenti.
  Art. 281. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      anatomia   comparata   e  fisiologia  applicata  dei  mammiferi
superiori, con particolare riferimento agli animali di esperimento;
      l'anestesia e la rianimazione nell'animale da esperimento;
      gli organi interni artificiali: il rene;
      problemi ancora insoluti nella chirurgia del tubo digerente;
      problemi   ancora  insoluti  nella  chirurgia  delle  ghiandole
endocrine;
      fondamenti di immunologia chirurgica;
      problematica generale dei trapianti d'organo;
      attrezzatura, strumenti e tecniche generali in microchirurgia.
    2° Anno:
      tabulazione,  alimentazione,  tecniche  di prelievo di campioni
dell'animale da esperimento;
      fisiopatologia dello shock traumatico, settico, ipovolemico;
      gli organi interni artificiali: il polmone;
      problemi ancora insoluti nella chirurgia del pancreas;
      chirurgia sperimentale del fegato e del circolo portale;
      tecniche di laboratorio in uso nella immunologia chirurgica;
      l'omotrapianto di rene nella clinica e nella sperimentazione;
      microangiochirurgia.
    3° Anno:
      fisiopatologia   del  digiuno;  il  trattamento  di  nutrizione
parentale controllata;
      gli organi interni artificiali: il cuore ed il fegato;
      tecniche   di  conservazione  di  organi  isolati  a  scopo  di
trapianto;
      problemi ancora insoluti nella chirurgia delle vie biliari;
      l'omotrapianto di fegato nella clinica e nella sperimentazione;
      il   trattamento  post-operatorio  del  paziente  portatore  di
trapianto;
      aspetti medico-legali del prelievo di organi e da cadavere;
      microneurochirurgia.
  I  corsi  sono  corredati da esercitazioni pratiche obbligatorie ed
integrati  da  seminari  su  argomenti  specifici  tenuti  da esperti
italiani e stranieri.
  Art.  282.  - Al termine di ogni anno del corso gli iscritti devono
sostenere gli esami di profitto sugli insegnamenti previsti dai piani
di  studio;  il  superamento  di  tali  esami  consente  l'ammissione
all'anno successivo.
  L'esame  finale  di diploma consiste nella stesura e discussione di
una  tesi  scritta in cui sono esposti i risultati personali ottenuti
nell'attivita' sia d'indole clinica che sperimentale.
  Art.  283.  - La direzione della scuola e' conferita dalla facolta'
secondo  le  norme generali che regolano la direzione della scuola di
perfezionamento.
  Gli   insegnanti   della   scuola   sono   nominati   dal   rettore
dell'Universita',   su  proposta  del  consiglio  della  facolta'  di
medicina  e  chirurgia  su  proposta  del  direttore della scuola. Le
commissioni  sono composte di tre membri: dal direttore della scuola,
da  un  professore  ufficiale  di  materia  affine o da un professore
incaricato  stabilizzato della materia e da un libero docente cultore
di  chirurgia  sperimentale  e  microchirurgia. Ogni commissario ha a
disposizione  10  punti.  La  commissione  per  l'esame di diploma e'
composta  da cinque membri scelti fra i docenti della scuola nominati
dal  preside  della  facolta' di medicina e chirurgia su proposta del
direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.
  Art. 284. - Alle spese occorrenti per il funzionamento della scuola
si provvede con contributi eventualmente concessi da Ministeri, dalle
regioni,   da  enti  pubblici  o  privati  e  dalle  seguenti  tasse,
soprattasse e contributi degli iscritti:

    tassa di immatricolazione (da versare una sola volta). . L. 2.000
    tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
    soprattassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
    contributi di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . L. 65.000
    libretto e tessera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
    tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 10 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978
  Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 343