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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 1210

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-7-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio
decreto  1  ottobre  1936,  n. 1923 e modificato con regio decreto 20
aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Messina  e  convalidati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Messina, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  La  scuola  di specializzazione in oculistica, di cui agli articoli
da  134  a  138,  muta  la  denominazione  in  quella  di  scuola  di
specializzazione in oftalmologia.
  L'art. 138, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione
in oftalmologia, e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "Per  conseguire  il  diploma  di  specialista in oftalmologia, gli
iscritti  al  termine  dei  corsi, oltre a superare le prove di esame
nelle  singole  materie, dovranno discutere una dissertazione scritta
su  un argomento di oftalmologia e sostenere un esame pratico dinanzi
ad una commissione formata dagli insegnanti della scuola".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978
  Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 341