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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1977, n. 1206

Nuova disciplina del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 14-7-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; 
  Visto l'accordo intervenuto il 7 settembre 1977 fra il Governo ed i
rappresentanti della federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.  e
delle  organizzazioni  sindacali  aderenti  alla   medesima   e   del
S.I.N.D.I.F.E.R.,  nonche'  quello   con   l'U.S.F.I.   sulla   nuova
disciplina concernente  l'adeguamento  del  trattamento  economico  e
normativo di trasferta e di trasferimento del personale  dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato; 
  Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni,
recante norme sulle competenze accessorie del personale  dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze
e del tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  A) Le misure orarie  dell'indennita'  di  trasferta,  previste  dal
primo  comma  dell'art.  2  delle   disposizioni   sulle   competenze
accessorie approvate  con  la  legge  11  febbraio  1970,  n.  34,  e
successive modificazioni, sono stabilite come segue: 
 
    1) ispettore capo sup. r.e.; ispettore capo r.e.; ispettore  capo
aggiunto; ispettore principale; ispettore, segretario superiore di 1a
classe e qualifiche equiparate;  segretario  superiore  e  qualifiche
equiparate; capo stazione  sovrintendente  e  qualifiche  equiparate;
capo stazione superiore e qualifiche equiparate. . . . . . . . L. 680 
    2) rimanente personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 
 
  B) In correlazione con le nuove misure dell'indennita' stabilite al
precedente punto A), sono  rideterminate  le  indennita'  sostitutive
dell'indennita' di missione, ai sensi degli  articoli  41,  48  e  59
delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge
11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni. 
  C) Le misure del premio orario di presenza a  bordo,  stabilite  al
punto B) dell'art. 52 delle disposizioni sulle competenze  accessorie
approvate con  la  legge  11  febbraio  1970,  n.  34,  e  successive
modificazioni, sono fissate come segue: 
 
    comandante e direttore di macchina . . . . . . . . . . . . L. 550
    primo ufficiale navale, primo ufficiale di macchina e primo 
ufficiale 
    marconista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 510
    ufficiale navale, ufficiale di macchina e ufficiale marconista  .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  L.  450
    nostromo, capo motorista, capo elettricista. . . . . . . . L. 390
    carpentiere, motorista, elettricista . . . . . . . . . . . L. 370
    marinaio e ingrassatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 360
    carbonaio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 290 
 
  D) A  decorrere  dal  10  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello
dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  le  misure   orarie
dell'indennita' di cui ai precedenti punti A), B) e C) possono essere
rideterminate, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli
indici rilevati  per  la  maggiorazione  dell'indennita'  integrativa
speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27  maggio  1959,  n.
324, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  L'eventuale aumento non potra'  comunque  eccedere  il  limite  del
dieci per cento delle misure in atto nell'anno precedente. 
  Sui detti adeguamenti va operato  l'arrotondamento  per  eccesso  a
lire dieci. 
  E) Per il personale della linea le distanze di cui al  terzo  comma
dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate
con la legge 11 febbraio 1970, n.  34,  e  successive  modificazioni,
sono comunque computate dal punto  convenzionalmente  stabilito  come
sede della squadra ovvero dai termini del tratto di linea normalmente
affidato alla sua sorveglianza qualora esplichi  servizio  permanente
di guardalinea. 
  F) I limiti minimi di durata di cui  al  terzultimo,  penultimo  ed
ultimo comma dell'art. 2, al primo comma dell'art. 18, al primo ed al
quarto comma dell'art. 41 ed al primo ed al quarto comma dell'art. 48
delle disposizioni sulle  competenze  accessorie,  approvate  con  la
legge 11 febbraio 1970,  n.  34,  e  successive  modificazioni,  sono
stabiliti in quattro ore. 
  G) Al dipendente inviato in missione, e' data facolta' di chiedere,
dietro presentazione di regolare fattura,  il  rimborso  della  spesa
dell'albergo di prima categoria  per  il  personale  rivestito  delle
qualifiche di ispettore capo superiore e di ispettore capo del  ruolo
ad esaurimento e di ispettore capo aggiunto e  di  seconda  categoria
per tutto il  rimanente  personale.  In  tali  casi  l'indennita'  di
trasferta e' ridotta ad un  terzo  dell'importo  globale  giornaliero
dell'indennita' stessa.