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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1205

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-7-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1162 e modificato con regio decreto 26
ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte di modificazione dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Napoli  e  convalidati  dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli, approvato e
modificato  con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Art.  22  - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
      storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
      diritto internazionale privato e processuale;
      organizzazione internazionale;
      diritto pubblico dell'economia;
      diritto finanziario;
      diritto bancario;
      logica giuridica.
    Dopo   l'art.   56,   e  con  il  conseguente  spostamento  della
numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi
articoli   relativi  all'istituzione  dell'istituto  policattedra  di
diritto romano.
  Istituto di diritto romano
  Art.  57.  -  E'  costituito  presso  la facolta' di giurisprudenza
l'istituto di diritto romano.
  L'istituto raggruppa gli insegnamenti di:
    istituzioni di diritto romano;
    storia del diritto romano;
    diritto romano;
    diritto pubblico romano;
    esegesi delle fonti del diritto romano;
    papirologia ed epigrafia giuridica;
    All'istituto  saranno  aggregati tutti gli altri insegnamenti che
verranno istituiti in futuro per altre materie romanistiche.
  Art.  58.  -  L'istituto  ha  il fine di promuovere e coordinare le
ricerche  e  l'insegnamento nel campo delle discipline che fanno capo
ad esso.
  A tale scopo disporra' di attrezzature autonome. L'istituto curera'
inoltre  la  raccolta  del  materiale  scientifico  e  provvedera'  a
pubblicazioni autonome.
  Art.  59.  -  Fa  parte  dell'istituto  il  personale docente e non
docente  di  ogni  ordine  e  grado,  di  ruolo e non, assegnato alle
singole   cattedre   o  direttamente  all'istituto.  Sono  ammessi  a
frequentare  di  diritto  l'istituto  gli  studenti della facolta' di
giurisprudenza.  Possono essere ammessi anche altri studenti studiosi
e   laureati   di   altre   facolta'  e  universita',  che  ottengono
l'autorizzazione dal direttore.
  Art.  60.  -  Direttore  dell'istituto  e' un professore di ruolo o
fuori  ruolo  di  una  materia  di cui all'art. 57, che designato dal
personale  docente a maggioranza assoluta, e in seconda convocazione,
a  maggioranza dei presenti, viene proposto dal consiglio di facolta'
e nominato con decreto rettorale per un triennio accademico.
  Il   direttore   ha   poteri  di  rappresentanza,  sovraintendenza,
coordinamento  e disciplina ed e' coadiuvato da un consiglio di tre o
cinque  membri  eletti  tra i docenti di ruolo o incaricati e tra gli
assistenti anche non di ruolo.
  Il consiglio presieduto dal direttore, esprime parere, verbalizzato
da   un   segretario,  sul  regolamento  interno  dell'istituto,  sul
coordinamento  delle  materie e dei tempi e modi dei corsi - ben vero
salva  l'autonomia  di  ogni  insegnamento  -  sulla formazione della
biblioteca,  sul prestito interno ed esterno del materiale librario e
didattico-scientifico,  sulle  ammissioni di cui all'art. 59, secondo
comma.
  Esprime  parere  altresi' su ogni altra questione sottopostagli dal
direttore.
  Art.  61.  -  Il  direttore  informera' dei piu' rilevanti problemi
dell'istituto,  almeno  una  volta  all'anno,  agli  inizi  dell'anno
accademico,  previo  opportuno  avviso  pubblico,  il  personale, gli
studenti  ed  i  cultori ammessi all'istituto invitati dal direttore.
Ogni intervenuto avra' diritto alla parola.
  Art.   62.   -   Le   attrezzature,  i  fondi  e  l'amministrazione
dell'istituto  sono  unitari.  Le  attrezzature  ed i fondi esistenti
presso  ciascuna  cattedra  e  quelli che verranno ancora assegnati a
singole   cattedre   sono   ritenuti   conferiti   all'istituto,  che
provvedera' a redigerne inventario e contabilita' unici.
  Gli  articoli da 195 a 199 sono abrogati e sostituiti dai seguenti,
con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:
  Art.  195.  -  Sono  costituiti  presso  la  facolta' di farmacia i
seguenti  istituti  policattedra:  istituto di chimica farmaceutica e
tossicologica,  istituto  di  farmacologia  sperimentale, istituto di
biorganica.
  Tali   istituti   hanno   lo   scopo  di  promuovere  e  coordinare
l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.
  Art.  196.  -  L'istituto  di  chimica farmaceutica e tossicologica
raggruppa le cattedre di: chimica farmaceutica e tossicologica prima,
chimica farmaceutica e tossicologica seconda, chimica bromatologica e
gli    insegnamenti   di   analisi   chimico-tossicologica,   chimica
farmaceutica  applicata,  esercitazioni  di  chimica  farmaceutica  e
tossicologica  primo  corso,  esercitazioni di chimica farmaceutica e
tossicologica  secondo corso, esercitazioni di chimica farmaceutica e
tossicologica terzo corso, idrologia chimica, fitofarmacia, tecnica e
legislazione farmaceutica, raggruppa altresi' quegli insegnamenti che
siano  effettuati  da docenti aventi titolo per afferire all'istituto
stesso.
  Art.  197.  -  L'istituto di farmacologia sperimentale raggruppa le
cattedre  di:  farmacologia  e  farmacognosia  (base), farmacologia e
farmacognosia  (raddoppio)  e  gli  insegnamenti  di  saggi e dosaggi
farmacologici,   tossicologia,   farmacologia,   patologia  generale,
chemioterapia, farmacologia applicata.
  Art.  198.  -  L'istituto  di  biorganica  raggruppa le cattedre di
chimica biologica e di chimica organica.
  Art.  199.  - Qualora l'insegnamento per incarico sara' trasformato
in  cattedra  di ruolo quest'ultima restera' raggruppata nello stesso
istituto.  Norme particolari a riguardo delle afferenze agli istituti
della  facolta'  potranno  essere stabilite dalla facolta' stessa nei
casi in cui ne ravvisi la opportunita'.
  Art.  200.  -  Ogni  istituto  deve  darsi  un  regolamento interno
ratificato  dalla  facolta'  ed  e'  retto  da  un  direttore  che e'
responsabile  dell'amministrazione  e del funzionamento dell'istituto
stesso.
  Art.  201.  -  La  direzione  di  ogni  istituto  e' affidata ad un
professore di ruolo di una delle cattedre afferenti a quell'istituto.
La   facolta',  sentito  il  parere  dei  professori  di  cui  sopra,
designera',  scegliendo  tra  essi,  il  direttore  dell'istituto che
verra' nominato con decreto rettorale e per un periodo di due anni.
  Art.  202.  -  Il  direttore,  sentito  il  parere  dei  professori
ufficiali  dell'istituto,  rilascia  ai  ricercatori  e  agli allievi
interni  che  hanno  frequentato  l'istituto  per  almeno sei mesi un
attestato  degli  studi  compiuti  e  dei  risultati  raggiunti nelle
ricerche.
  Art.  203.  -  Ogni  istituto  potra'  eventualmente  disporre,  in
conformita'  con  le  vigenti  disposizioni di legge, di fondi per la
ricerca,  di  borse  di studio provenienti da enti pubblici o privati
italiani o stranieri.
  Gli  articoli  313,  314,  315,  316,  317  relativi alla scuola di
perfezionamento  in  diritto  e  procedura  penale  sono  abrogati  e
sostituiti dai seguenti:
  Art.  313. - La durata dei corsi di studio e' di due anni e possono
iscriversi i laureati in giurisprudenza.
  Il numero massimo degli iscritti e' di 150 per ogni anno di corso.
  Art. 314. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:
    Fondamentali:
      1) storia del diritto penale;
      2)   tecnica   della   interpretazione  della  legge  penale  e
processuale penale;
      3) teoria generale del reato (biennale);
      4) teoria generale del processo penale (biennale).
    Complementari:
      1) diritto penitenziario;
      2) diritto penale commerciale e bancario;
      3) diritto penale internazionale;
      4) diritto penale del lavoro;
      5) diritto penale militare;
      6) diritto penale tributario;
      7) diritto penale urbanistico e dell'ambiente;
      8) diritto penale minorile;
      9) diritto penale della navigazione;
      10) diritto penale comparato;
      11) procedura penale comparata;
      12) casistica della parte speciale del codice penale;
      13) casistica della procedura penale;
      14) diritto e procedura penale costituzionale;
      15) diritto dell'esecuzione penale;
      16) teoria dei procedimenti speciali e complementari;
      17) teoria e tecnica dell'istruzione penale;
      18) diritto di polizia;
      19) criminologia;
      20) antropologia criminale;
      21) sociologia giuridico-penale;
      22) medicina legale applicata al diritto penale;
      23) psicopatologia forense.
    Per  ottenere  il  diploma  e' necessario aver superato gli esami
relativi   alle   materie   fondamentali  e  ad  almeno  sei  materie
complementari.
  Art.  315.  -  La commissione per gli esami speciali e' composta da
tre docenti della scuola ed e' presieduta dal docente della materia o
di materia affine o dal direttore della scuola.
  Il  diploma  viene  conseguito  attraverso  la  discussione  di una
dissertazione  scritta  dinanzi  ad una commissione di cinque docenti
della  scuola  presieduta  dal  direttore o dal docente professore di
ruolo piu' anziano nella commissione.
  Art.  316.  -  Il  direttore  viene  nominato  dal  consiglio della
facolta' di giurisprudenza nella persona di un professore di ruolo di
diritto   penale.   Gli   incarichi  di  insegnamento  delle  singole
discipline  sono  conferiti  dal consiglio della facolta' su proposta
del  direttore della scuola, con l'approvazione del senato accademico
e del consiglio di amministrazione dell'Universita' di Napoli.
  Art.  317.  - I programmi di insegnamento sono approvati all'inizio
di  ogni  anno  dal  consiglio  dei  docenti della scuola formato dai
docenti della scuola e presieduto dal direttore.
  Gli  articoli  da  561  e  569, relativi alla scuola diretta a fini
speciali  per ortottisti, che muta la denominazione in scuola diretta
a  fini  speciali  per  ortottisti-assistenti  di  oftalmologia, sono
abrogati   e   sostituiti  dai  seguenti  con  lo  spostamento  della
numerazione degli articoli successivi.
  Scuola   diretta  a  fini  speciali  per  ortottisti-assistenti  di
oftalmologia
  Art.  561.  -  E'  istituita presso la prima facolta' di medicina e
chirurgia   dell'Universita'   di   Napoli  una  scuola  speciale  di
preparazione  per  ortottisti-assistenti  di oftalmologia che ha sede
presso la clinica oculistica di questa facolta'.
  Art.  562.  -  La  scuola  ha  lo  scopo  di  dare una preparazione
completa,  teorico-pratica,  istruendo gli allievi sui problemi della
motilita'  oculare, dell'ambliopia, delle tecniche diagnostiche della
visione  binoculare,  del  trattamento  pre  e  post  operatorio  dei
pazienti  strabici;  dei problemi sui vizi di refrazione e della loro
correzione sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.
  La    durata    del    corso   per   conseguire   il   diploma   di
ortottista-assistente di oftalmologia e' di tre armi.
  Ne  sono titolo di ammissione il possesso di un diploma, legalmente
valido  ai  fini dell'iscrizione all'Universita' ai sensi dell'art. 1
della  legge  n.  910  dell'11  dicembre 1969, e la conoscenza di una
lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).
  Art.  563.  -  Gli  aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso
sono  tenuti  a  sostenere  un esame di ammissione consistente in una
prova  di  cultura  generale  e  in una prova per la conoscenza della
lingua  straniera.  E'  richiesto  un  certificato  di sana e robusta
costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.
  Art.  564.  -  Il numero degli iscritti alla scuola e' di (da 2 a 5
per anno di corso). Qualora le domande d'iscrizione fossero in numero
superiore  al  numero  massimo previsto, il consiglio della scuola si
riserva  di  provvedere  ad  una  scelta  tra  gli  idonei in base ai
risultati  delle  prove  di  ammissione;  gli  idonei  possono essere
ammessi  anche in soprannumero in rapporto ai posti che si rendessero
vacanti nel corso del secondo e terzo anno.
  I  ripetenti  ed  i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono
riammessi in soprannumero.
  Art. 565. - Il direttore della scuola e' il titolare della cattedra
di  clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto
dal  titolare  della  cattedra  di  clinica  oculistica,  sentito  il
consiglio della scuola.
  Art.  566.  -  L'anno  accademico  ha  inizio  e termine nelle date
stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria.
  La frequenza e' obbligatoria.
  Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
  Le materie di insegnamento sono:
    1° Anno:
      1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
      2)  fisiologia  dell'occhio,  della  motilita'  oculare,  della
visione binoculare;
      3) ottica fisica e fisiopatologica;
      4) ortottica I;
      5) psicologia infantile.
    2° Anno:
      1) elementi di patologia oculare;
      2) elementi di farmacologia oculare;
      3) elementi di neuro-oftalmologia;
      4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
      5) ortottica II.
    3° Anno:
      1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (es. refrazione,
contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
      2)  tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e
tonografia; ERG; EOG; EMG; ecografia;
      retinologia e fluoroangiografia);
      3) ortottica III;
      4)   nozioni   di   riabilitazione,   senso  motorio  dell'eta'
infantile;
      5) legislazione sanitaria.
  Art.  567.  -  L'intero  corso  di  studi  e' costituito da lezioni
teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi,
dell'internato  per l'intero periodo del corso di studi nella clinica
oculistica.
  La  frequenza  viene  comprovata  dall'attestazione  rilasciata sul
libretto  d'iscrizione dagli insegnanti e per l'attivita' pratica dal
direttore della scuola. L'attestazione di frequenza e' indispensabile
ai fini dell'ammissione agli esami.
  Art.  568. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un
esame  sulle  materie d'insegnamento. Nel caso in cui i candidati non
abbiano   superato   gli  esami  prescritti,  essi  rimarranno  nella
posizione di "ripetenti".
  Art.  569.  -  Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e
pratiche.
  Art.  570.  -  Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un
esame  di  diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta
su  un argomento riguardante le materie d'insegnamento, assegnata dal
direttore  della  scuola  e  in  una  prova  pratica stabilita da una
commissione esaminatrice, i candidati non riconosciuti idonei possono
ripresentarsi  all'esame  di  diploma dopo un altro anno di frequenza
alla  scuola  ma  se  al  secondo  anno  non  sia  loro  riconosciuta
l'idoneita' saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
  Art.  571.  -  Gli  esami  di profitto e di diploma si danno in due
sessioni,  la  prima  estiva  che  ha  inizio subito dopo la chiusura
annuale  dei  corsi  e  la  seconda  autunnale,  nel mese che precede
l'inizio del nuovo anno accademico.
  Art. 572. - Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto
e  di  diploma sono nominate dal preside della facolta' di medicina e
chirurgia su proposta del direttore della clinica; le commissioni per
gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri;
  il  direttore  della  scuola, presidente, e da due insegnanti della
scuola  stessa. La commissione per gli esami di diploma e' costituita
dal  direttore  della scuola, presidente, e da quattro scelti tra gli
insegnanti della scuola stessa o altri docenti.
  Art.  573. - Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti
restano cosi' destinate:
    tassa  annuale di iscrizione.... L. 10.000 soprattassa annuale di
esami..."  5.000  tassa erariale di diploma....." 6.000 tassa annuale
per  l'iscrizione  studenti fuori corso............" 5.000 contributi
di laboratorio...." 35.000
    Art. 574. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvedera'
con  il  provento  delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli
iscritti  e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici e
privati.

    REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

  Scuola   a   fini  speciali  Scuola  per  ortottisti-assistenti  di
oftalmologia  Sono  ammessi al terzo anno della scuola, con l'obbligo
di  tutti  gli  esami del terzo anno e della tesi, le diplomate della
scuola  speciale per ortottiste ai sensi dell'art. 20 del testo unico
31  agosto  1933, n. 1592, purche' abbiano esercitato con continuita'
una attivita' professionale adeguata e documentata.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 giugno 1978
  Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 274