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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1204

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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Testo in vigore dal: 9-7-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' di Palermo, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Palermo  e  convalidati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Palermo, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
psicologia  presso le facolta' di lettere e filosofia e di medicina e
chirurgia.
  Scuola di specializzazione in psicologia
  Art.  197.  -  Presso  gli istituti di psicologia della facolta' di
lettere  e  filosofia  e  della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita'    di    Palermo   e'   istituita   la   scuola   di
specializzazione  in  psicologia  la quale e' articolata nei seguenti
indirizzi:
    a) medico;
    b) differenziale e scolastico;
    c) industriale e del lavoro;
    d) sociale.
  Art.  198.  -  La  durata del corso della scuola e' di tre anni. La
frequenza e' obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso
se  non  nei  casi  previsti  dall'art.  214,  ne'  e'  consentita la
contemporanea iscrizione a piu' indirizzi.
  Art.  199.  -  La  scuola  conferisce  il diploma di specialista in
psicologia con l'indicazione dell'indirizzo seguito.
  Il  diploma,  valido a tutti gli effetti di legge, viene rilasciato
all'allievo  in  rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso
positivamente negli esami di profitto e di diploma.
  Art. 200. - Titoli per l'ammissione alla scuola sono:
    a) per l'indirizzo medico la laurea in medicina e chirurgia;
    b)  per  gli  altri indirizzi, il diploma di laurea rilasciato da
qualsiasi  facolta'  di  una  universita' italiana di Stato o ad essa
parificata, ovvero un titolo straniero equipollente.
  Art.  201.  -  Nella  domanda di ammissione alla scuola deve essere
specificato  l'indirizzo che si desidera seguire. Nel caso di domande
di  iscrizione  eccedenti  il  numero massimo stabilito dal consiglio
della  scuola  ed  indicato  nel  manifesto-programma  annuale di cui
all'art.  212, il consiglio procedera' all'accettazione delle domande
attraverso  un  concorso di merito, le cui modalita' verranno fissate
nello stesso manifesto annuale.
  Indipendentemente  dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio
della scuola puo' subordinare l'ammissione ad una prova di idoneita'.
  Art.   202.   -   Il  corso  e'  costituito  da  lezioni  teoriche,
esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, conferenze;
  l'attivita'  didattica  viene  svolta  per  un  numero  di  ore non
inferiore  alle  venti  settimanali,  per  tutta  la durata dell'anno
accademico.
  Gli insegnamenti statutari sono suddivisi in tre gruppi:
    a)  insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi sopraindicati; tali
insegnamenti  sono  obbligatori  per tutti gli allievi, qualunque sia
l'indirizzo prescelto;
    b)  insegnamenti  specifici  peculiari  a  ciascuno  dei  singoli
indirizzi  indicati  nell'art.  197  e  nel successivo art. 203; tali
insegnamenti sono obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto;
    c)  insegnamenti integrativi. Gli insegnamenti di cui ai punti a)
e  b)  sono  fissati  nello  statuto, il quale stabilisce altresi' la
distribuzione degli insegnamenti stessi nei vari anni.
  Gli insegnamenti di cui al punto c) vengono stabiliti anno per anno
dal  consiglio  della scuola nel manifesto programma annuale, insieme
all'elenco degli insegnamenti di cui ai punti a) e b).
  Art. 203. - Gli insegnamenti di cui al punto a) sono:
    psicologia  generale (comprendente anche la metodologia generale,
le teorie della personalita', la psicologia differenziale);
    metodologia statistica e psicometria (I);
    psicologia dell'eta' evolutiva (I);
    psicologia sociale (I);
    tecniche psicodiagnostiche;
    psicologia dinamica.
  Gli insegnamenti di cui al punto b) sono:
    Per l'indirizzo medico:
      1) psicologia dello sviluppo;
      2) psicofisiologia;
      3) psicofarmacologia;
      4) psicopatologia e neuropsichiatria;
      5) medicina psicosomatica;
      6) psicologia clinica;
      7) psicoterapia;
      8) psicologia criminologica, giudiziaria e penitenziaria;
      9) igiene mentale.
    Per l'indirizzo differenziale e scolastico:
      1)  fondamenti  di biologia generale e di anatomia e fisiologia
umana;
      2) psicologia dell'eta' evolutiva (II);
      3) pedagogia;
      4) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale;
      5) psicologia pedagogica (comprendente anche la docimologia, le
tecniche  di  valutazione  scolastica  e  le  tecniche  di intervento
individuale e di gruppo);
      6)  psicologia  del  disadattamento  scolastico e professionale
nell'eta' evolutiva;
      7) orientamento scolastico e professionale.
    Per indirizzo industriale e del lavoro:
      1)  fondamenti  di biologia generale e di anatomia e fisiologia
umana;
      2) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale;
      3)  psicologia  del  lavoro  (comprendente  anche la ergonomia,
l'analisi  e la valutazione delle mansioni e profili professionali, e
la   psicologia  delle  relazioni  interpersonali  nell'ambiente  del
lavoro);
      4) psicologia del disadattamento lavorativo (comprendente anche
il riadattamento professionale del minorato);
      5) analisi motivazionale;
      6) orientamento scolastico e professionale;
      7) metodologia statistica e psicometria (II).
    Per l'indirizzo sociale:
      1) antropologia culturale;
      2)   psicologia  della  comunicazione  (comprendente  anche  la
psicologia del linguaggio);
      3) psicologia sociale (II);
      4) sociologia;
      5) tecniche quantitative dell'indagine psicosociale;
      6) dinamiche del gruppo;
      7) ricerca motivazionale;
      8) tecniche di studio dell'opinione pubblica;
      9) patologia e controllo sociale.
  Gli  insegnamenti  specifici  di  ciascuno  dei  quattro  indirizzi
possono  valere  come  integrativi per gli altri indirizzi che non li
comprendano,  sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli
indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale.
  Il  manifesto-programma  annuale,  di  cui all'art. 212, indichera'
quali  indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti integrativi
verranno impartiti dalla scuola, durante l'anno accademico.
  L'eventuale  scissione degli insegnamenti in piu' rami distinti, ai
fini  sia  dell'insegnamento  che  degli  esami  di  profitto, ovvero
l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami, risulteranno dal
manifesto-programma annuale di cui all'art. 212.
  Art. 204. - Gli esami sono di profitto e di diploma.
  Per  essere  ammesso  agli esami annuali di profitto l'allievo deve
avere  frequentato  assiduamente  le  lezioni,  le  esercitazioni,  i
tirocini,  i seminari, ecc., svolti dalla scuola nel relativo anno di
corso.
  Per  essere  ammesso all'esame di diploma l'allievo, oltre ad avere
adempiuto  a  tutti  gli  obblighi  di  frequenza  ed  esami dei vari
insegnamenti  comuni  e  specifici e di almeno due degli insegnamenti
integrativi,  ed  avere  effettuato  esercitazioni  prescritte,  deve
presentare   una   dissertazione   scritta   nonche'   una  relazione
riassuntiva  sulle  esercitazioni  e su eventuali tirocini effettuati
nell'intero triennio.
  L'esame  di  diploma  consiste nella discussione della tesi e della
relazione  e,  eventualmente,  di  una  o  piu'  prove  stabilite dal
consiglio di scuola.
  Art.   205.  -  La  scuola  e'  retta  da  un  direttore  e  da  un
vicedirettore,  nominati  ogni  triennio dal rettore, su proposta dei
consigli di facolta' di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia
fra   i  professori  di  ruolo  di  psicologia  nelle  due  facolta';
nell'assegnazione  delle due cariche dovranno essere rappresentate le
due facolta'.
  Art.  206.  -  I  docenti della scuola sono scelti fra i professori
universitari di psicologia (di ruolo, fuori ruolo, incaricati, liberi
docenti),  fra gli specializzandi in psicologia e fra coloro che, per
opere,  uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza
ed  esperienza  nelle  discipline che formano oggetto dei corsi della
scuola.
  Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata
annualmente  dal  direttore  della  scuola,  e su parere conforme del
consiglio della scuola stessa e delle facolta'.
  Art.  207. - Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica,
il direttore e' assistito da un consiglio della scuola, composto: dal
direttore  stesso  che lo presiede, dal vicedirettore che presiede le
adunanze   del  consiglio  in  caso  di  assenza  o  impedimento  del
direttore,  e  da  tutti  i docenti che abbiano avuto regolare nomina
rettorale.
  Su proposta del direttore, sentito il parere del consiglio, uno dei
docenti  assolve  anche  le funzioni di segretario delle adunanze del
consiglio stesso; ala relativa nomina provvede il rettore.
  Art. 208. - Spetta al consiglio della scuola:
    1)  determinare,  coordinare,  approvare  i  programmi  dei corsi
teorici,  delle  esercitazioni,  dei  tirocini,  dei  seminari, ecc.,
relativi  sia agli insegnamenti comuni, sia a quelli specifici, sia a
quelli integrativi;
    2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della
scuola  relativamente  alla  designazione  dei docenti, da sottoporre
quindi alla nomina rettorale dopo l'approvazione della facolta';
    3)   determinare,   coordinare,  approvare  gli  orari  dei  vari
insegnamenti,  esercitazioni, seminari, ecc., e il diario e modalita'
degli  esami, sia di profitto, che di diploma e la composizione delle
relative commissioni;
    4)  stabilire  le eventuali prove pratiche da fare sostenere agli
allievi in occasione dell'esame di diploma;
    5)  riferire  sulle domande di trasferimento di allievi di scuole
di  specializzazione  in  psicologia da una universita' o facolta' ad
un'altra  e  deliberare  circa il passaggio da un indirizzo all'altro
della scuola stessa (conformemente a quanto stabilito dall'art. 214),
determinandone gli eventuali obblighi di frequenza ed esame;
    6)  determinare  il  numero massimo (in ogni anno non superiore a
venticinque)  ed  eventualmente  il  numero  minimo degli allievi che
possono  essere  iscritti  al  primo anno di corso. Il numero massimo
degli  allievi  frequentanti  nello  stesso  anno  i tre corsi potra'
raggiungere  i  settantacinque,  in  relazione alle disponibilita' di
attrezzature  ed  aule  fornite  dall'istituto  di  psicologia  della
facolta'  di  lettere  e  dall'istituto  di psicologia della facolta'
medica;
    7)  stabilire  la  composizione  della commissione per l'esame di
concorso  di  merito  di  cui  al  comma  2  dell'art.  201  e  della
commissione  per  le  eventuali prove di idoneita' di cui allo stesso
comma  dell'art.  201, nonche' le modalita' dei rispettivi concorsi o
prova.
  Art.  209.  -  Il  funzionamento  amministrativo  della  scuola  e'
determinato,  in  armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di
specializzazione,  da  un  regolamento interno emanato dal rettore su
proposta del direttore della scuola.
  Art.  210.  -  Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse,
sopratasse   e   contributi   scolastici  e  dai  contributi  erogati
eventualmente dallo Stato, dall'universita', da enti e da privati.
  Art. 211. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle
tasse,  sopratasse  e  contributi generali nella misura stabilita nel
vigente statuto.
  La  misura  dei  contributi  per le esercitazioni pratiche e per le
altre  prestazioni  di cui gli iscritti fruiscono durante il corso di
studi e' fissata dal consiglio di amministrazione dell'universita' su
proposta  del senato accademico, sentito il parere dei consigli delle
facolta'  di  lettere  e  filosofia  e  di medicina e chirurgia e del
consiglio della scuola.
  Art.  212.  -  Il  direttore  della  scuola  -  di  concerto con il
vicedirettore  e  sulla  base delle deliberazioni del consiglio della
scuola  -  compila  ogni  anno  il  relativo manifesto-programma che,
previa  approvazione  delle  facolta'  di  lettere  e  filosofia e di
medicina e chirurgia sara' reso di pubblica ragione.
  Nel manifesto viene specificato:
    1)  l'indirizzo  o  gli indirizzi della scuola che saranno aperti
nell'imminente anno accademico;
    2)  il  numero massimo (in ogni anno non superiore a venticinque)
ed eventualmente, quello minimo di domande di iscrizione che verranno
accettate;
    3)  le  modalita'  del  concorso  di  merito  in  caso di domande
eccedenti il numero massimo di iscrizioni consentite;
    4) l'eventuale indicazione di prove di idoneita' per l'ammissione
alla scuola conformemente al comma 2 dell'art. 201;
    5) l'ordine degli studi, coll'indicazione:
      a)   dell'eventuale   scissione   degli  insegnamenti  elencati
nell'art.  203  in  piu'  rami distinti, ai fini dello insegnamento e
degli esami di profitto;
      b)  dell'eventuale  raggruppamento  degli  insegnamenti ai fini
dell'esame di profitto;
      c)  della  distribuzione  degli  insegnamenti  nei vari anni di
corso;
      d)   degli  insegnamenti  integrativi  che  verranno  impartiti
nell'anno;
      e) dei docenti, per ciascun insegnamento, ed anno di corso;
      6)  le  modalita'  e  condizioni  degli  esami di profitto e di
diploma;
      7)  le  tasse, le sopratasse e i contributi generali o speciali
dovuti dagli allievi.
  Art.    213.    -   L'inclusione   della   scuola   nello   statuto
dell'universita'  non  costituisce  impegno  ad  impartire i relativi
corsi:    l'impegno    e'    costituito   dalla   pubblicazione   del
manifesto-programma  annuale.  Cio'  vale  sia  per la scuola nel suo
insieme, sia per i singoli indirizzi.
  Art.  214. - E' prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il
termine del secondo anno di corso, la possibilita' di passaggio da un
indirizzo ad un altro.
  L'accoglimento  della  relativa  domanda,  sempre  subordinata alle
condizioni  previste dall'art. 213, ha luogo a giudizio insindacabile
del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per
caso.
  Coloro  che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi
ad  altro  indirizzo con possibilita' di abbreviazione dei corsi, per
convalida  di  esami  gia'  sostenuti, secondo quanto sara' stabilito
caso per caso dal consiglio della scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 giugno 1978
  Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 273