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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1202

Modificazioni allo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali "Pro Deo", in Roma.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-7-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  della  libera Universita' internazionale degli
studi sociali "Pro Deo" in Roma, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  5 maggio 1966, n. 436 e modificato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1967, n. 482, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi accademici della
libera  Universita'  internazionale  degli studi sociali "Pro Deo" in
Roma  e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione
nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  della  libera  Universita'  internazionale degli studi
sociali  "Pro  Deo"  in  Roma  che  perde la denominazione "Pro Deo",
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
    Gli  articoli  1,  2  e  3,  relativi  alle disposizioni generali
dell'Universita', sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
  Art.  1. - La libera Universita' internazionale degli studi sociali
in  Roma intende realizzare processi formativi finalizzati a tradurre
l'accumulazione  e  l'elaborazione  culturale  in capacita' operative
professionalmente qualificate.
  L'Universita'  si  propone  di formare giovani idonei ad affrontare
responsabilita' di gestione nei sistemi complessi con:
    conoscenze  e  strumenti  concettuali  che diano loro riferimenti
scientifici e razionali;
    atteggiamenti professionali orientati all'analisi empirica e alla
elaborazione di strategie operative;
    capacita' di decisione e di intervento nei processi organizzativi
anche in condizioni di incertezza e di cambiamento.
  Per  raggiungere questo obiettivo, l'Universita' ritiene di doversi
definire  come  luogo  aperto a tutti coloro che, a prescindere dalla
loro   ispirazione   ideologica,  siano  disponibili  per  un  lavoro
culturale coerente con tale impostazione.
  Art.   2.   -   L'Universita'  e'  promossa  dall'associazione  per
l'Universita'  internazionale degli studi sociali, che ne assicura il
perseguimento  dei  fini  istituzionali e provvede ai servizi e mezzi
necessari.
  Art.  3. - La libera Universita' internazionale degli studi sociali
in  Roma  e'  autonoma,  ai  sensi  dell'art.  33  della Costituzione
italiana.
  Essa  ha personalita' giuridica a norma dell'art. 1 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592.
  La   vigilanza  dello  Stato  sull'Universita'  e'  esercitata  dal
Ministero della pubblica istruzione.
  Dopo  l'art.  13,  e  con  lo  spostamento  della numerazione degli
articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea.
  Art.  14. - La popolazione studentesca e' programmata in maniera da
non superare le condizioni di ricettivita' funzionale della struttura
edilizia e didattica dell'Universita'.
  Il  numero  massimo degli studenti che possono essere immatricolati
e'  per ciascun anno accademico, a far tempo dal 1977-78, determinato
dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
  Parimenti  il  consiglio di amministrazione ed il senato accademico
determinano   per   ciascun  anno,  il  numero  e  le  modalita'  dei
trasferimenti da altre Universita'.
  Per  iscriversi  all'Universita',  oltre  ad essere in possesso dei
titoli  di  studio  previsti  dalla  legge, gli studenti debbono aver
superato  una  prova  che  accerti  attitudini,  motivazioni  e  basi
culturali tali da qualificarli come potenzialmente idonei a inserirsi
nel processo formativo e a trarne il maggior profitto.
  Gli   studenti   sono  tenuti  a  partecipare  a  tempo  pieno  sia
all'attivita' didattica che all'attivita' di ricerca.
  Art.  15.  -  L'ordinamento  degli  studi  e' integrato da cicli di
seminari  dedicati  a  studiare  le questioni di ordine etico-sociale
connesse   allo   svolgersi   della   vita  collettiva,  ovvero  piu'
direttamente  legate  alle  attivita' professionali cui l'Universita'
intende  preparare,  anche  sotto  questo  profilo,  gli studenti che
frequentano i suoi corsi.
  Art.   16.  -  Ai  fini  del  coordinamento  delle  diverse  unita'
didattiche in cui i vari insegnamenti sono articolati, in vista della
verifica  globale  del  profitto  dei  singoli studenti nonche' della
possibilita'  di  incentivare adeguatamente tale profitto, e anche in
conformita'  con  quanto  avviene  in  Universita'  non  italiane, e'
stabilito che con il superamento di ogni esame e con la sua attivita'
didattica  lo studente consegue un credito in termini di punteggio da
un  minimo di 1/2 punto a un massimo di 4 punti, secondo le attivita'
didattiche   effettivamente   svolte  nonche'  la  durata  dei  corsi
effettivamente seguiti e dei quali sia stato superato l'esame.
  Per  essere  ammessi  agli  esami  di  laurea,  gli studenti devono
ottenere  l'accreditamento  complessivo di un numero di punti pari al
numero degli esami previsti dalla legge moltiplicato per due.
  Le disposizioni di cui sopra non hanno attinenza con la valutazione
in trentesimi degli esami di profitto degli studenti.
  Il  tema  della  dissertazione  di laurea deve essere approvato dal
docente della materia e dal preside.
  Gli  articoli  23  e  34  del vigente statuto sono soppressi con lo
spostamento della numerazione degli articoli successivi.
  L'art.  25 del vigente statuto, che assume la numerazione di 27, e'
modificato  nel  senso che il primo rigo e' abrogato e sostituito dal
seguente:
  Art.  27.  - "La facolta' di scienze politiche comprende i seguenti
istituti...".
  L'art.  35 del vigente statuto, che assume la numerazione di 36, e'
modificato  nel  senso che il primo rigo e' abrogato e sostituito dal
seguente:
  Art.  36.  -  "La  facolta'  di  economia  e  commercio comprende i
seguenti istituti...".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1978
  Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 349